Domanda nuova qualificata come legato in sede di rinvio è inammissibile (Cass. civ. Sez. II n. 28003 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma restano ferme le decadenze e le preclusioni già maturate nei gradi di merito. È pertanto inammissibile la domanda che, in sede di riassunzione, modifichi la fonte del preteso diritto da un atto inter vivos a uno mortis causa, prospettando un legato di contratto preliminare: si tratta di domanda nuova, per causa petendi radicalmente diversa. La riqualificazione giuridica del medesimo fatto storico non integra domanda nuova solo se non introduce un tema di indagine eterogeneo. Nella liquidazione delle spese è ineludibile il compenso per le fasi di trattazione e istruttoria.

Il Fatto

Nel 1984 un soggetto dichiarava che la titolarità di un appartamento faceva capo al fratello in forza di una pattuizione. Nel 1989 questi trasferiva al primo i propri diritti sul 50% dell’immobile per sottrarlo all’aggressione dell’esattoria comunale, con l’accordo di ripristinare la situazione anteriore una volta risolti i problemi fiscali. Nel 1994 il primo indirizzava al fratello una lettera che ribadiva l’impegno del 1984, indicando il valore dell’immobile.

Alla morte del proprietario, nel 1995, le figlie convenivano lo zio per il rilascio dell’immobile: il giudizio si chiudeva nel 2004 con condanna al rilascio e qualificazione della lettera come minuta di un contratto preliminare di vendita. Lo zio agiva poi ex art. 2932 cod. civ. per il trasferimento della proprietà. In primo grado la domanda era rigettata; in appello era accolta; la Cassazione, con la decisione n. 24244/2018, annullava con rinvio, affermando che la morte del proponente estingue automaticamente la proposta contrattuale. Nel giudizio di rinvio l’attore riqualificava la pretesa come legato di contratto preliminare.

La Motivazione della Corte

I quattro motivi del ricorso principale sono esaminati congiuntamente perché investono lo stesso punto: il giudizio di inammissibilità della domanda fondata sulla configurazione di un legato di contratto preliminare unilaterale, non dedotta negli atti difensivi precedenti.

La Corte richiama la decisione n. 24244/2018, con cui era stata cassata la precedente sentenza d’appello per violazione del principio secondo cui la morte del proponente determina l’estinzione automatica della proposta. Il giudice di rinvio era stato chiamato a riesaminare la domanda originaria tenendo conto di quel principio. La Corte d’appello ha quindi correttamente escluso di potersi pronunciare nel merito di una domanda fondata su una causa petendi radicalmente nuova.

Il Collegio osserva che in tutte e tre le ipotesi in cui la Cass. n. 17240/2023 scandisce i poteri del giudice di rinvio si fanno sempre salve le decadenze e le preclusioni già maturate. L’esito sarebbe stato di inammissibilità anche qualora la cassazione fosse avvenuta per vizio di motivazione, trattandosi pur sempre di domanda nuova. La prospettazione del legato modifica la fonte del diritto da un atto inter vivos a uno mortis causa, introducendo un tema di indagine diverso dai temi fino ad allora al centro della controversia.

Il ricorso principale è rigettato. Quanto al ricorso incidentale, i due motivi sono accolti sotto un unico profilo: la mancata liquidazione del compenso per le fasi di trattazione e istruttoria, che è ineludibile (cfr. Cass. 8561/2023). Il valore della causa rilevante ai fini dello scaglione è quello individuato in € 110.000. È rigettata l’istanza ex art. 96 cod. proc. civ. per responsabilità aggravata, per difetto di prova del danno.

La sentenza è cassata in relazione al profilo accolto del ricorso incidentale, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Si dà atto dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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