Pagamento diretto INPS ex DURC inefficace nella procedura fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 28022 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento eseguito dalla stazione appaltante direttamente in favore di INPS, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 207/2010, in sostituzione dell’appaltatore poi dichiarato fallito, è soggetto alla disciplina dell’art. 44 l. fall. ed è pertanto inefficace nei confronti della massa. Il meccanismo del pagamento sostitutivo, pur costituendo una forma di garanzia ex lege in favore dell’ente previdenziale, non determina l’uscita del credito dall’aggressione concorsuale: il creditore che riceve il pagamento diretto è destinatario di una somma già spettante al proprio debitore, con la conseguenza che l’efficacia del pagamento verso la massa altererebbe la graduazione del credito, rendendolo non più soggetto a concorso. Il pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento è inefficace al pari di ogni altro pagamento effettuato dal debitore insolvente, in applicazione del principio generale di conservazione della massa attiva fallimentare.
Il Fatto
Una società appaltatrice, dichiarata fallita dal Tribunale di Velletri nel 2014, ha promosso azione ex art. 44 l. fall. nei confronti della stazione appaltante per ottenere la dichiarazione di inefficacia di un pagamento di importo contenuto, eseguito dalla committente direttamente in favore di INPS a titolo di regolarizzazione contributiva.
Integrato il contraddittorio con l’INPS, il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo il pagamento non revocabile in quanto eseguito a termini dell’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 207/2010. La Corte d’Appello di Roma, in riforma, ha accolto l’appello del fallimento, dichiarando l’inefficacia del pagamento per prevalenza dell’art. 44 l. fall. sulla norma speciale in materia di appalti pubblici. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui l’INPS censurava il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per decorrenza del termine dalla pronuncia dell’ordinanza, è stato dichiarato inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sull’applicazione della sospensione feriale dei termini: la questione non è stata oggetto di specifica censura.
Il secondo motivo è stato in parte dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Nel merito, la Corte ha respinto la tesi secondo cui il pagamento sostitutivo, avvenuto in forza di una garanzia ex lege, non lederebbe la garanzia patrimoniale dei creditori. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (Corte di Giustizia UE, 26 settembre 2019, Vitali, C-63/18), secondo cui lo strumento del pagamento diretto consente di trasferire i pagamenti dovuti all’avente diritto per la quota di sua spettanza.
Tale meccanismo, ha precisato la Corte, non esclude ma anzi implica che il creditore che riceve il pagamento diretto sia destinatario di una somma già spettante al proprio debitore. Il pagamento viene quindi eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore ed è inefficace nei confronti della massa, trattandosi di pagamento eseguito in luogo del debitore insolvente al proprio creditore, non diversamente dagli altri pagamenti compiuti dal debitore medesimo.
La Corte ha fondato tale conclusione sul principio generale di conservazione della massa attiva fallimentare oggetto di spossessamento, richiamando i precedenti Cass., n. 16958/2021, Cass., n. 7477/2020, Cass., n. 4820/2011, Cass., n. 1227/2016, Cass., n. 7508/2011 e Cass., n. 4957/2000. L’argomentazione è stata ritenuta assorbente rispetto agli effetti distonici dell’interpretazione opposta, che avrebbe reso il credito non più soggetto a concorso, alterando la graduazione ben oltre la prededucibilità.
Il Collegio ha infine equiparato il pagamento all’INPS a quello eseguito in favore del subappaltatore di opera pubblica (Cass., Sez. U., n. 5685/2020), confermando la correttezza della sentenza impugnata. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell’INPS alle spese di legittimità e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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