Valore del veicolo e presunzioni da siti specializzati nel risarcimento (Cass. civ. Sez. II n. 17136 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le informazioni desunte da siti web o riviste specializzate sono idonee a fondare presunzioni semplici in ordine al valore di mercato di un veicolo, fatta salva la prova contraria. Il giudice di merito, investito della domanda risarcitoria per la sottrazione di un bene divenuto indisponibile, può liquidare il danno in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., quando l’esatta entità del pregiudizio non sia accertabile con certezza per ragioni oggettive, purché il ricorso all’equità avvenga sulla base degli elementi acquisiti in giudizio. Passato in giudicato l’accertamento della responsabilità e dell’esistenza del pregiudizio, è preclusa al giudice una pronuncia di non liquet. La scelta di non disporre c.t.u. costituisce apprezzamento discrezionale, incensurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Una società di ispezione ha convenuto in giudizio un’officina meccanica davanti alla sezione distaccata del tribunale, chiedendo il risarcimento del danno per il furto di un veicolo affidato per alcune riparazioni. Il tribunale, accertata la responsabilità della convenuta, ha respinto la domanda per difetto di prova sull’ammontare del danno. La sentenza è stata riformata in appello.

La Corte d’appello di Catania ha ritenuto che il primo giudice non avesse valorizzato i dati essenziali forniti dall’appellante sulle caratteristiche del mezzo, in base ai quali, tramite siti specializzati, era possibile determinare il valore dell’auto, confermato dal preventivo di un’altra autofficina. L’officina ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, resistito dalla controricorrente.

La Motivazione della Corte

I due motivi — violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e degli artt. 1223 e 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. — sono esaminati congiuntamente e respinti. La Corte osserva che tutti gli elementi di prova sono stati sottoposti a vaglio critico e liberamente valutati, con apprezzamento sintetico ma logicamente motivato.

La sentenza impugnata ha chiarito che erano provati la tipologia del veicolo, l’anno di immatricolazione, la potenza del motore, il tipo di alimentazione e il chilometraggio. Su tali dati di fatto ha proceduto alla liquidazione del danno utilizzando valutazioni provenienti dal web, ritenute attendibili perché neutrali e confortate da un preventivo di acquisto. La Corte richiama il principio per cui le informazioni tratte da riviste o siti specializzati sono idonee a fondare presunzioni semplici di verità dei fatti da provare, salva la prova contraria (Cass. 2798/2016; Cass. 8978/2000).

Quanto alla dedotta insufficienza delle prove e all’attendibilità dei testi, la censura è inammissibile: il sindacato di legittimità controlla solo la logica formale e la correttezza giuridica, restando riservato al giudice di merito individuare le fonti del convincimento e scegliere le prove ritenute idonee (Cass. 7921/2011; Cass. 9097/2017; Cass. 29404/2017; Cass. 32505/2022).

Sull’entità del danno, la liquidazione non poteva che svolgersi in via equitativa, trattandosi di pregiudizio di difficile determinazione per ragioni oggettive, non essendo possibile individuare con certezza il valore dell’auto al momento della sottrazione. Il ricorso non offre elementi per ritenere che dal sito web sia stata tratta un’informazione diversa da quella corretta o che sia stato stimato un veicolo diverso da quello oggetto di furto. Insussistente è anche la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., non risultando prove irritualmente acquisite (Cass. Sez. Un. 20867/2020), mentre è incensurabile la scelta discrezionale di non ricorrere alla c.t.u. (Cass. 7472/2017; Cass. 25281/2023).

Infine, passato in giudicato l’accertamento della responsabilità e del pregiudizio, non era consentita una decisione di non liquet, che avrebbe negato quanto definitivamente accertato in termini di condotta generatrice di danno ingiusto e di legittimità della richiesta risarcitoria (Cass. 13469/2002; Cass. 20990/2011; Cass. 4310/2018; Cass. 16344/2020; Cass. 13515/2022). Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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