Domanda principale rigettata in primo grado: serve appello incidentale (Cass. civ. Sez. I n. 28021 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riproposizione in appello delle domande ed eccezioni non accolte, prevista dall’art. 346 cod. proc. civ., opera esclusivamente per le questioni rimaste assorbite, cioè non esaminate dal giudice di primo grado, e serve a sottrarre la parte appellata vittoriosa alla presunzione di rinuncia. Per le domande esaminate e rigettate, anche implicitamente, è necessario l’appello incidentale ex art. 343 cod. proc. civ., altrimenti il rigetto passa in giudicato interno. Nel caso di domanda principale rigettata e domanda subordinata accolta, quando i rispettivi presupposti sono incompatibili, la parte che voglia riproporre la domanda principale deve impugnare la statuizione di rigetto.

Il Fatto

La procedura di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ha convenuto in giudizio la banca per far dichiarare l’inefficacia, ex art. 44 l. fall., dell’escussione di un pegno su polizza assicurativa, e in via gradata per ottenere la revocatoria ex art. 67 l. fall. L’escussione era avvenuta dopo l’emissione del decreto di apertura della procedura, mettendo a disposizione della banca parte del capitale rivalutato della polizza.

Il tribunale ha rigettato la domanda principale di inefficacia e quella di revocatoria ex art. 67, primo comma, n. 2, l. fall., accogliendo invece la subordinata ex art. 67, secondo comma, l. fall. per una parte della somma. La corte d’appello, su appello della banca, ha respinto l’eccezione di inammissibilità della riproposizione e, nel merito, ha accolto la domanda principale ex art. 44 l. fall., proposta dall’appellato per la prima volta in secondo grado con la sola riproposizione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 324 e 343 cod. proc. civ. e la falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ. La banca sostiene che la domanda principale, rigettata in primo grado, non poteva essere riproposta con la mera memoria difensiva, ma andava coltivata con appello incidentale, con conseguente formazione del giudicato sul punto.

La Corte accoglie la censura. La sentenza impugnata ha accertato che la domanda ex art. 44 l. fall. era stata proposta in via principale e che tutte le altre erano subordinate. La riproposizione opera solo per le questioni assorbite, al fine di estendere il contraddittorio su quanto non esaminato; essa presuppone l’iniziativa della parte vittoriosa e, in sua assenza, scatta una presunzione di rinuncia assimilabile a preclusione processuale, superabile con l’indicazione espressa delle questioni assorbite.

Tale presunzione non riguarda però le domande rigettate, perché su di esse il giudice si è pronunciato: qui opera, in caso di omessa impugnazione, il giudicato interno. Richiamando le Sezioni Unite n. 31136/2024, la Corte ribadisce che nel cumulo alternativo il rigetto di una domanda ne presuppone l’esame, sicché l’attore appellato non può limitarsi a riproporla. La mera riproposizione è ammessa, secondo Cass., n. 8674/2017, solo se le domande sono compatibili.

Nel caso concreto la compatibilità manca: la domanda ex art. 44 l. fall. si fonda sull’inefficacia dei pagamenti successivi allo spossessamento del debitore, mentre la revocatoria ex art. 67 l. fall. poggia sulla lesione della par condicio. Azioni separate dallo spartiacque della data rilevante ex art. 200 l. fall. Ne segue che l’accoglimento della domanda subordinata, in presenza del rigetto di quella principale, impone alla parte che voglia riproporre quest’ultima di proporre appello incidentale, pena il giudicato.

La sentenza impugnata, esaminando la domanda principale rigettata in assenza di appello incidentale, non ha applicato correttamente il principio. Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli ulteriori; la sentenza è cassata con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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