Risoluzione del contratto di patrocinio e prova della diffida ad adempiere (Cass. civ. Sez. II n. 28034 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La diffida ad adempiere, non richiedendo la legge alcuna forma particolare, può essere compiuta mediante lo strumento più idoneo al raggiungimento dello scopo ed è sufficiente, per la sua operatività, che pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ai sensi dell’art. 1335 c.c., la presunzione di conoscenza della dichiarazione recettizia si collega al solo fatto oggettivo che essa giunga all’indirizzo del destinatario, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato; il mittente non deve provare l’effettiva ricezione, essendo sufficiente la dimostrazione dell’avvenuto recapito all’indirizzo, anche mediante presunzioni, ovvero la produzione dell’avviso di ricevimento o di quello di compiuta giacenza. Ove tra le parti sia intervenuta una valida determinazione convenzionale del compenso professionale, essa, salvo contraria volontà dei contraenti, rimane applicabile anche in caso di recesso del cliente e di risoluzione del contratto di patrocinio, con la conseguenza che la fondatezza della censura sulla validità della risoluzione stragiudiziale non comporta la cassazione del provvedimento che abbia liquidato il compenso secondo quanto pattuito.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato, ha convenuto in giudizio il proprio assistito chiedendo l’accertamento dello svolgimento dell’attività professionale e dell’avvenuta risoluzione stragiudiziale del contratto di patrocinio per inadempimento della controparte, a causa del mancato pagamento di due preavvisi di parcella, con conseguente liquidazione dei compensi ai sensi del d.m. n. 55/2014.
Il Tribunale ha rigettato le eccezioni preliminari di inesistenza della notificazione del ricorso e di difetto di giurisdizione in favore del giudice del foro di residenza del convenuto. Ha poi escluso che si fosse perfezionata la procedura di risoluzione stragiudiziale, ravvisando la mancanza di prova della ricezione della diffida ad adempiere da parte dell’assistito. In assenza di tale prova, il giudice ha liquidato i compensi sulla base di quanto contrattualmente pattuito, detraendo quanto già corrisposto, e ha rigettato la richiesta di sequestro conservativo. Avverso tale ordinanza il professionista ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità del primo motivo, rilevando che i provvedimenti resi dal giudice in sede cautelare non sono ricorribili per cassazione, trattandosi di atti privi di carattere decisorio e definitivo, richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 19368/2023.
Nel merito, la censura sulla ritenuta mancanza di prova della ricezione della diffida ad adempiere è fondata. Il Collegio richiama l’art. 1335 c.c. e osserva che la diffida non richiede forme particolari, essendo sufficiente che pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario anche mediante invio di lettera raccomandata. Dalla norma si desume che il mittente non deve provare l’effettiva conoscenza, ma solo dimostrare l’avvenuto recapito all’indirizzo, anche per presunzioni, non essendo necessaria la prova della ricezione da parte del destinatario o di persona autorizzata (così Cass. n. 4310/2002).
La Corte precisa inoltre che, quando la legge prescrive l’invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ciò che rileva, in caso di contestazione, è che il recapito sia stato posto in essere correttamente secondo le norme del servizio postale, producendo l’avviso di ricevimento o quello di compiuta giacenza (in tal senso Cass. n. 1616/2022). Nel caso concreto la documentazione dimostra che il piego è stato spedito, che il destinatario è stato avvisato del deposito presso l’ufficio postale e che è stato ritrasmesso per compiuta giacenza, cosicché la diffida è stata validamente portata nella sfera di conoscibilità della controparte. Non assume rilievo, osserva il Collegio, che la diffida sia stata inviata all’estero, poiché la disciplina portoghese della notificazione postale presenta caratteri analoghi.
La fondatezza della censura non determina però la cassazione dell’ordinanza. Il Tribunale ha quantificato il compenso sulla base di quanto contrattualmente convenuto tra le parti. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, se vi è stata una valida determinazione convenzionale del compenso, essa rimane applicabile anche in caso di recesso del cliente, salvo contraria volontà dei contraenti (Cass. n. 29745/2020, con richiamo a Cass. n. 1736/1968, Cass. n. 2558/1973 e Cass. n. 1760/1980). Essendo il contratto validamente risolto, resta valida la determinazione convenzionale utilizzata dal giudice di merito, risultando necessaria unicamente la correzione della motivazione nella parte in cui ha escluso l’avvenuta risoluzione.
Resta assorbito il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 91 c.p.c., fatto valere nell’ottica del riconoscimento dell’integrale importo richiesto. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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