Inammissibile il ricorso che critica l’accertamento fattuale su trasferta e trasferimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7645 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità di trasferta, è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazione di norme di contratti collettivi ex art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., si traduce in una non consentita critica dell’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito. La Corte territoriale che, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, distingue la trasferta dal trasferimento ed esclude la prima in base al contenuto testuale dell’ordine di servizio, fonda la propria ratio decidendi su un accertamento di fatto che, se non adeguatamente censurato nel suo nucleo essenziale, rende irrilevanti le fonti collettive invocate dal lavoratore.

Il Fatto

Un lavoratore dipendente di un Consorzio di bonifica ottenne dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma a titolo di indennità di trasferta, riferita a un determinato periodo. Il Consorzio propose opposizione e il Tribunale, con sentenza, confermò l’ingiunzione.

La Corte d’appello, in accoglimento dell’appello del Consorzio e in riforma della decisione di primo grado, revocò il decreto ingiuntivo. Il giudice di secondo grado ritenne che la motivazione del Tribunale si fondasse su un’erronea interpretazione dell’ordine di servizio che aveva disposto lo spostamento del lavoratore: dal testo letterale dell’atto emergeva un’assegnazione definitiva alla nuova sede, riconducibile al trasferimento e non alla trasferta. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; il Consorzio ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denuncia violazione di norme di contratti collettivi, sostenendo che l’accordo sindacale aziendale e le norme collettive richiamate disciplinino unicamente l’attività prestata in trasferta, senza alcun riferimento al trasferimento. Da ciò deduce che la Corte territoriale avrebbe dovuto rigettare l’appello del Consorzio.

La Cassazione dichiara il motivo inammissibile. Esso difetta del requisito di specificità richiesto dall’art. 366, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., inteso come pertinenza della censura rispetto a quanto effettivamente considerato nella sentenza impugnata.

La Corte rileva che ratio decidendi unica ed esclusiva del giudice di secondo grado è che il dipendente, in base all’ordine di servizio, fosse stato interessato non da una trasferta, ma da un vero e proprio trasferimento. La Corte territoriale non ha posto in discussione che la somma richiesta fosse qualificata dal lavoratore come indennità di trasferta; ha invece escluso, premessa la distinzione tra trasferta e trasferimento, che fosse stata disposta una mera trasferta con l’atto datoriale.

Ne consegue che la soluzione adottata prescinde legittimamente dalle fonti collettive invocate dal ricorrente, le quali riguardano la trasferta e la relativa indennità. Sotto l’apparente deduzione di violazione di norme contrattuali, la censura si traduce in una non consentita critica dell’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito, che ha escluso la trasferta soprattutto in base al contenuto testuale dell’ordine di servizio.

Il ricorso è dunque inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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