Controricorso tardivo e produzione documenti: inammissibili (Cass. civ. Sez. V n. 821 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il controricorso deve essere notificato entro il termine di quaranta giorni dalla scadenza di quello per l’impugnazione, senza che trovi applicazione la sospensione automatica dei termini processuali prevista dall’art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017; la notifica tardiva ne determina l’inammissibilità. Ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., dopo la scadenza del termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ. possono essere prodotti soltanto i documenti che attengono all’ammissibilità del ricorso, non anche quelli concernenti l’allegata fondatezza. La cartella di pagamento, emessa a seguito di un atto impositivo già notificato e divenuto definitivo, è congruamente motivata per relationem mediante il semplice riferimento all’atto presupposto. L’omessa sottoscrizione del ruolo e della cartella non ne comporta l’invalidità, operando la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo che lo ha emesso.
Il Fatto
Il contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento per IVA e altre somme, relativa agli anni 2001 e 2002, emessa a seguito di tre avvisi di accertamento non impugnati. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ritenendo la cartella regolarmente notificata, adeguatamente motivata e priva di vizi.
La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, escludendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 156 cod. proc. civ., ravvisando nella cartella un’adeguata motivazione e nella mancata sottoscrizione un vizio irrilevante. Il contribuente impugnava la sentenza con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; la società di riscossione resisteva con controricorso. Con nota successiva al termine, il ricorrente depositava copia di una sentenza penale a sostegno del ricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte dichiara l’inammissibilità del controricorso, notificato a mezzo PEC ben oltre il termine applicabile, escludendo l’operatività della sospensione automatica invocata. Analoga sorte tocca alla produzione documentale depositata dal ricorrente: la sentenza penale irrevocabile nel 2013 attiene alla fondatezza e non all’ammissibilità, con la conseguenza che, secondo il consolidato principio già espresso da Cass. n. 9685 del 26/05/2020, essa non può essere introdotta in sede di legittimità, andando semmai prodotta in appello.
Il primo motivo è inammissibile sotto il profilo del vizio motivazionale, per l’operatività del limite della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, e infondato nel resto: la commissione regionale si è pronunciata sulla notificazione degli avvisi prodromici, escludendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. Il secondo motivo è infondato, perché la natura sostanziale della cartella di pagamento non impedisce l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., richiamato dal rinvio dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973: la tempestiva proposizione del ricorso ha sanato ogni eventuale nullità della notificazione.
Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo il contribuente trascritto nel ricorso le parti della cartella contestate, così impedendo alla Corte ogni verifica, e comunque infondato. La Corte ribadisce che, per la cartella emessa a seguito di un atto impositivo notificato, è sufficiente il riferimento all’atto presupposto, principio confermato dalle Sezioni unite n. 22281 del 2022, secondo cui la motivazione per relationem soddisfa gli obblighi prescritti dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, trovando la quantificazione degli interessi la propria fonte nell’atto prodromico.
Il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità e infondato nel merito: l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l’omessa sottoscrizione, operando la presunzione di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo che lo ha emesso, con onere di specifica contestazione a carico del contribuente. La natura vincolata del ruolo comporta inoltre l’irrilevanza dei vizi di invalidità ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990. Il ricorso è rigettato, con conseguente obbligo di ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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