Inammissibile il ricorso che non specifica i canoni ermeneutici violati (Cass. civ. Sez. I n. 28088 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene ai giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione. La parte che denunci un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo l’onere di specificare i canoni che assume in concreto violati, nonché il punto e il modo in cui il giudice del merito se ne sia discostato. Le norme di interpretazione oggettiva possono essere applicate solo in via subordinata, quando quelle di interpretazione soggettiva non abbiano consentito un risultato appagante: non ha senso invocare la violazione dell’art. 1370 cod. civ. senza aver dimostrato l’insufficienza dei criteri di cui agli artt. 1362 e seguenti.

Il Fatto

Una società propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, riformando la decisione del Tribunale, aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma a saldo del corrispettivo di un contratto di appalto, credito ceduto a una banca. La Corte territoriale aveva accolto il gravame sull’assunto che il credito fosse stato oggetto di una promessa di pagamento e che la promittente non avesse assolto l’onere di dimostrare l’insussistenza del rapporto obbligatorio sottostante.

Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la ricorrente contesta la qualificazione della dichiarazione resa come riconoscimento di debito, deduce la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per il richiamo alla comune esperienza e lamenta l’omessa applicazione dell’art. 1370 cod. civ. A seguito di proposta di definizione a norma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la ricorrente chiede la decisione della causa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso inammissibile, condividendo le considerazioni della proposta di definizione. Quanto alla dedotta violazione dei criteri ermeneutici, la Corte rileva che la ricorrente ha richiamato in rubrica l’art. 1362 cod. civ. senza spiegare quali specifici canoni il giudice di merito avrebbe violato, incorrendo così in una critica che si traduce in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.

La Corte ribadisce il principio secondo cui il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del merito: perché l’interpretazione data dal giudice di merito si sottragga al sindacato, non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni. Quando di una clausola siano possibili più letture plausibili, la parte che aveva proposto quella disattesa non può dolersene in sede di legittimità. Sul punto richiama, tra gli altri, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016, Cass. n. 14355 del 2016 e Cass. n. 25728 del 2013.

La Corte esclude poi che possa utilmente invocarsi la violazione dell’art. 1370 cod. civ. Sussiste, tra le regole di interpretazione soggettiva e quelle di interpretazione oggettiva, un rapporto di subordinazione logica: si può ricorrere alle seconde solo quando non sia possibile determinare senza dubbiezza la comune volontà delle parti. Ne deriva che è privo di senso dedurre la violazione della regola dell’interpretazione contra stipulatorem senza aver dimostrato l’insufficienza dei criteri di cui agli artt. 1362 e seguenti (richiamate Cass. n. 2505 del 1972, Cass. n. 287 del 1983 e Cass. n. 14432 del 2016).

Infine, quanto alla denunciata violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., il Collegio ricorda che essa presuppone che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte d’ufficio fuori dei poteri officiosi, ed è invece inammissibile la doglianza che egli, nel valutare le prove proposte, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ., secondo Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta la condanna della parte istante ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., con il richiamo alle Sezioni Unite n. 28540 del 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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