Trattenimento nel C.P.R. e superamento dei termini della procedura accelerata (Cass. civ. Sez. I n. 24123 del 28.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il superamento dei termini previsti per la procedura accelerata di esame della domanda di protezione internazionale, disciplinati dall’art. 28 bis d.lgs. n. 25 del 2008, non comporta la decadenza del trattenimento nel C.P.R., bensì la sospensione automatica del provvedimento di diniego successivamente impugnato. I termini massimi del trattenimento del richiedente asilo sono quelli fissati dall’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, per segmenti processuali e complessivi, mentre i termini della procedura amministrativa non sono perentori. Resta ferma la possibilità di sindacare in concreto l’inutile scorrere del tempo o l’inerzia colpevole dell’amministrazione, ove ne sia denunciata la sussistenza. La mancata comunicazione del ritardo al richiedente è prevista dall’art. 27, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008 solo quando sopravvenga la necessità di acquisire elementi nuovi.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero di nazionalità tunisina, è giunto in Italia via mare ed è stato sottoposto a rilievi e al respingimento con contestuale trattenimento presso il C.P.R. di Torino, convalidato dal Giudice di Pace. In occasione dell’udienza di convalida ha manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale; il Questore ha quindi adottato un nuovo decreto di trattenimento, ritenendo la domanda strumentale, convalidato dal Tribunale.

Il ricorrente ha proposto istanza di riesame del trattenimento ex art. 9, par. 5, Direttiva 2013/33/UE, respinta dal Tribunale di Torino. Ha quindi proposto ricorso per cassazione, censurando l’esclusione della cessazione della misura per decorso dei termini della procedura accelerata. Nella specie i termini per l’esame della domanda non risultavano rispettati, poiché l’audizione era stata fissata oltre i termini previsti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione della disciplina ratione temporis. Ai sensi dell’art. 28 bis, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 25 del 2008, alla domanda presentata da straniero già trattenuto si applica la procedura accelerata: la Questura trasmette senza ritardo la documentazione alla Commissione territoriale, che entro sette giorni procede all’audizione e decide nei successivi due. I termini possono essere superati per assicurare un esame adeguato, fatti salvi i termini massimi dell’art. 27, commi 3 e 3 bis, ridotti a un terzo.

Quanto alla disciplina del trattenimento, l’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 142 del 2015 prevede che il trattenimento non possa protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della domanda, salvo ulteriori motivi, e che i ritardi non imputabili al richiedente non giustifichino la proroga. I commi 7 e 8 fissano poi la permanenza nel centro e la durata massima complessiva di dodici mesi.

Su questa base la Corte ribadisce l’orientamento condiviso dal Collegio. Quando lo straniero già destinatario di espulsione o respingimento presenta domanda di protezione internazionale ritenuta strumentale, i termini massimi del trattenimento sono quelli dell’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, per segmenti e complessivi; l’art. 28 bis d.lgs. n. 25 del 2008 fissa invece i termini delle procedure accelerate, il cui superamento non comporta la decadenza del trattenimento, ma la sospensione automatica del diniego poi impugnato.

Resta ferma la possibilità di un sindacato giurisdizionale sul superamento dei termini ove se ne denunci l’inutile scorrere o l’inerzia colpevole, così da valutare in concreto la necessità di oltrepassare il limite legale, non perentorio, in funzione dell’adeguatezza dell’esame. Richiama sul punto Cass., Sez. I, n. 32767 del 16/12/2024, nonché Cass., Sez. I, n. 14 del 02/01/2024 e Cass., Sez. I, n. 9042 del 30/03/2023. Nel caso di specie nessuna specifica censura è stata formulata su tale aspetto, pur valutato dal giudice di merito.

È infine infondata la doglianza sulla mancata comunicazione delle ragioni del ritardo ex art. 27, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008, poiché essa è prevista non in via generale, ma solo quando sopravvenga la necessità di acquisire elementi nuovi. Il ricorso è quindi respinto, senza statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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