Natura amministrativa delle sanzioni Consob e obblighi informativi degli amministratori non delegati (Cass. civ. Sez. II n. 28128 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative previste dal testo unico finanziario, diverse da quelle di cui agli artt. 187-bis e 187-ter TUF, non hanno natura sostanzialmente penale ai sensi dei criteri convenzionali. Esse non soggiacciono pertanto al principio di retroattività della norma penale favorevole, restando assoggettate al tempus regit actum. In tema di obblighi informativi, l’amministratore non delegato è tenuto, in forza del dovere di agire informati di cui all’art. 2381, sesto comma, cod. civ., a conoscere i fatti rilevanti e non può andare esente da responsabilità per non avere ricevuto dalle funzioni interne informazioni complete. Non integra violazione del principio di correlazione tra contestazione e sanzione il richiamo, operato dal giudice dell’opposizione, a una condotta ulteriore rispetto a quella contestata, quando tale rilievo sia svolto ad abundantiam e la responsabilità risulti già dimostrata in relazione al fatto originariamente ascritto.
Il Fatto
Un componente del consiglio di amministrazione di una banca popolare, nominato nel dicembre 2014, ha proposto opposizione avverso la sanzione amministrativa pecuniaria irrogatagli dalla Consob per l’omessa indicazione, nel prospetto di base pubblicato nel febbraio 2015, delle informazioni relative ai finanziamenti collegati all’acquisto di azioni della banca, in violazione dell’art. 94, comma 2, TUF.
La Corte d’appello ha respinto l’opposizione. Il ricorrente ha allora impugnato la sentenza in cassazione con tre motivi, deducendo la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto posto a base della sanzione, la nullità della sentenza per lesione del contraddittorio e, infine, la natura penale della sanzione con conseguente applicazione della norma più favorevole. La Consob ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo, connessi, sono stati esaminati congiuntamente. Il ricorrente sosteneva che la Corte d’appello avesse modificato gli estremi della violazione, spostando l’addebito dal contenuto dei documenti di offerta alla mancata pubblicazione di un supplemento del prospetto. La Corte di cassazione ha replicato che il giudice di merito non ha confermato la sanzione in relazione a una condotta riconducibile all’art. 94, comma 7, TUF, bensì ha accertato la condotta omissiva nell’ambito del comma 2 del medesimo articolo.
Il percorso argomentativo muove dal rilievo che il ricorrente, componente del consiglio di amministrazione dal dicembre 2014, era tenuto, in base all’obbligo di agire informati sancito dall’art. 2381, sesto comma, cod. civ., a conoscere il fenomeno del capitale finanziato, senza che possa invocare a propria discolpa la mancata ricezione di informazioni complete dalle funzioni interne. La responsabilità è stata quindi affermata in relazione al fatto contestato.
Solo in via ulteriore la Corte d’appello ha osservato che, quantomeno da una certa data, il ricorrente avrebbe dovuto segnalare al consiglio la necessità di un supplemento del prospetto. Tale rilievo è stato qualificato come ad abundantiam: esso non costituisce il fondamento della decisione. Ne deriva l’infondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo, non avendo il giudice di merito posto a base della decisione alcuna questione rilevata d’ufficio.
Il terzo motivo investiva la qualificazione della sanzione. Il ricorrente sosteneva che, per la sua severità e afflittività, essa ricadesse nella materia penale ai sensi dei criteri elaborati dalla Corte EDU, con conseguente applicazione del principio di retroattività della norma favorevole. La Corte ha ribadito l’orientamento consolidato che esclude la natura penale delle sanzioni del testo unico finanziario diverse da quelle di cui agli artt. 187-bis e 187-ter TUF, richiamando i propri precedenti e confermando la soluzione già adottata in relazione alla medesima vicenda. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con i presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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