Fallito e legittimazione suppletiva solo per totale disinteresse del curatore (Cass. civ. Sez. I n. 30719 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, determina, in forza dell’art. 43 l.fall., la perdita della capacità processuale in capo al debitore e l’attribuzione di essa, in via sostitutiva ed esclusiva, al curatore. Di fronte all’inerzia dell’amministrazione fallimentare, il fallito conserva in via eccezionale e suppletiva la legittimazione processuale in ordine a tali rapporti, a condizione che l’inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando la stessa consegua a una valutazione negativa di questi ultimi in merito alla convenienza della controversia. Il presupposto del totale disinteresse postula una rigorosa e specifica allegazione da parte del fallito ed è oggetto di accertamento fattuale del giudice di merito, rilevabile anche d’ufficio. La valutazione negativa sulla convenienza non è sindacabile dal giudice della causa di merito, ma solo in sede fallimentare con il reclamo al giudice delegato.

Il Fatto

La socia accomandataria di una s.a.s., già dichiarata fallita insieme alla società in epoca anteriore all’introduzione del giudizio, conveniva in causa la società di leasing, due banche e il Fallimento stesso per far dichiarare la nullità di un contratto di sale and lease back stipulato dalla società fallita, dei collegati contratti di fideiussione e garanzia, con richiesta di risarcimento dei danni, tra cui quello derivante dal protesto levato da una delle banche.

La corte d’appello, in accoglimento delle eccezioni delle appellate, dichiarava l’inammissibilità delle domande, rilevando la perdita della capacità processuale dell’attrice e la legittimazione esclusiva del curatore; aggiungeva che il Fallimento, costituendosi in primo grado, aveva espresso una valutazione negativa sulla convenienza della prosecuzione delle azioni. La ricorrente ha impugnato la sentenza per tre motivi, deducendo la violazione dell’art. 43 l.fall., un vizio motivazionale e la violazione delle regole di prova. Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili. La Corte ricostruisce il quadro consolidato in tema di capacità processuale del fallito nei giudizi relativi ai beni compresi nel fallimento: la dichiarazione di fallimento non fa venir meno la titolarità dei rapporti, ma sottrae al fallito la capacità di stare in giudizio, attribuita in via sostitutiva ed esclusiva al curatore.

Tale regola conosce una sola deroga: l’inerzia dell’amministrazione fallimentare legittima il fallito ad agire in via suppletiva ed eccezionale, purché l’inerzia sia determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non quando derivi da una valutazione negativa circa la convenienza della controversia. La Corte richiama il proprio orientamento (Cass. n. 9456 del 1997, Cass. n. 15369 del 2005, Cass. n. 24159 del 2013, Cass. n. 13814 del 2016, Cass. n. 2626 del 2018, Cass. n. 26506 del 2021, Cass. n. 32634 del 2023) e le Sezioni Unite n. 11287 del 2023.

La Corte precisa che l’assoluto disinteresse del curatore postula una rigorosa e specifica allegazione da parte del fallito ed è oggetto di un accertamento fattuale nella verifica preliminare dei presupposti processuali, rilevabile anche d’ufficio e in ogni stato e grado, fatti salvi i limiti del giudicato (Cass. SU n. 27346 del 2009). La mera inerzia del curatore è invece sufficiente a fondare la legittimazione straordinaria del fallito solo in presenza di un atto impositivo relativo a rapporti d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della sentenza dichiarativa, in ragione della peculiarità dell’obbligazione tributaria (Cass. n. 21333 del 2024).

Nel caso concreto, la corte d’appello ha accertato in fatto, con apprezzamento incensurato, che il Fallimento non ha semplicemente manifestato disinteresse, ma ha espresso una valutazione negativa sulla convenienza delle azioni. Tale valutazione non è sindacabile dal giudice della causa di merito, poiché il rimedio è solo quello fallimentare, con il reclamo al giudice delegato ex art. 36, comma 1°, l.fall. e/o al tribunale ex artt. 25 n. 6 e 26 l.fall. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato raddoppiato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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