Visto infedele: competenza della Direzione regionale e nullità dell’atto (Cass. civ. Sez. V n. 28298 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, a carico di chi appone il visto di conformità infedele, ha natura sanzionatoria, a protezione dell’affidamento dei contribuenti sull’effettività dei controlli dei professionisti abilitati e dei CAAF. Da tale natura deriva che la competenza ad iscrivere a ruolo, nei confronti di costoro, appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997, e non all’ufficio competente per il domicilio fiscale del contribuente assistito. La distribuzione legislativa della competenza ha valenza esterna e vincola anche l’amministrazione: la sua violazione determina la nullità assoluta dell’atto, deducibile dalla parte tra i motivi di impugnazione.
Il Fatto
Un professionista abilitato all’assistenza fiscale, su incarico di un CAAF, ha apposto il proprio visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione Modello 730/2015 di un contribuente con domicilio fiscale in altra provincia. La direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, all’esito del controllo formale, ha ritenuto il visto infedele e ha iscritto a ruolo a carico del professionista l’imposta, la sanzione del 30 per cento e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.
Il professionista ha impugnato la cartella di pagamento, sostenendo che la novella dell’art. 39 d.lgs. n. 241/1997 operata dalla legge n. 26/2019 costituisse lex mitior e limitasse la pretesa al solo 30 per cento della maggiore imposta; e che l’ufficio competente fosse la direzione regionale del proprio domicilio fiscale. Respinto il ricorso in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, applicando il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.: la causa può essere decisa sulla questione di più agevole soluzione, anche logicamente subordinata. Il richiamo è all’indirizzo espresso da Cass. Sez. V n. 363/2019, Cass. n. 11458/2018 e Cass. Sez. Un. n. 9936/2014.
La questione è già stata risolta tra le stesse parti con Cass. n. 11660/2024, cui il Collegio dà continuità. Le disposizioni dell’art. 39 d.lgs. n. 241/1997, prima e dopo la novella, hanno natura sanzionatoria, a protezione dell’affidamento dei contribuenti sull’effettività del controllo dei professionisti preposti ai CAAF. Da tale qualificazione discende la competenza della direzione regionale ad irrogare la sanzione.
Quanto agli effetti del vizio, la Corte richiama il principio secondo cui la distribuzione della competenza tra le articolazioni dell’amministrazione, disposta con legge, ha valenza esterna: vincola l’amministrazione e i soggetti che con essa vengono in contatto, non è derogabile da un atto unilaterale e opera anche a garanzia dei privati. Non è ammissibile che l’amministrazione scelga diversamente l’ufficio, “scegliendo” in pratica anche il giudice competente (Cass. n. 14805/2011 e Cass. n. 14786/2011; Cass. n. 25087/2019; Cass. n. 4065/2019; Cass. n. 14985/2020, con riferimento proprio all’iscrizione a ruolo). Si è altresì affermato che l’ufficio incompetente produce atto viziato da nullità assoluta, vizio che deve essere dedotto dalla parte tra i motivi di impugnazione, senza rilievo d’ufficio (Cass. n. 21399/2020).
La CTR ha quindi errato non uniformandosi a tali principi. La responsabilità per il visto infedele ha funzione anche punitiva e, per l’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza all’iscrizione a ruolo spetta alla direzione regionale individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore, senza possibilità di deroga. Il secondo motivo va accolto; assorbiti il primo e il terzo, la sentenza è cassata e, non residuando accertamenti in fatto, il ricorso introduttivo è accolto per la nullità dell’atto impugnato.
Nota della Redazione
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