Compensazione spese lite solo con gravi ed eccezionali ragioni motivate (Cass. civ. Sez. III n. 28515 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese processuali, fuori dalle ipotesi tipiche della soccombenza reciproca, della assoluta novità della questione e del mutamento della giurisprudenza, resta un’ipotesi eccezionale, subordinata alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni. Il giudice di merito che disponga la compensazione è tenuto a motivare specificamente la gravità e l’eccezionalità delle ragioni addotte. La generica difficoltà di accertare i fatti non integra quel minimo costituzionale della motivazione al di sotto del quale il provvedimento è nullo ai sensi dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ.. La regolazione delle spese è retta dal principio victus victori e resta estranea a finalità equitative o punitive.

Il Fatto

Due persone, già conviventi more uxorio tra il 2007 e il 2012, si trovarono a discutere della sorte economica dei lavori di restauro eseguiti su un immobile di proprietà di una di esse, sito a Pantelleria. Il contribuente — per usare il ruolo processuale — convenne l’altra dinanzi al Tribunale di Marsala, chiedendo la rifusione delle spese sostenute ai sensi dell’art. 936 cod. civ. o, in subordine, l’indennità per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ..

Il Tribunale rigettò la domanda, sul rilievo che i lavori erano stati eseguiti in adempimento di un dovere morale e sociale, con conseguente irripetibilità della spesa ex art. 2034 cod. civ., e condannò l’attore alle spese. La Corte d’appello di Palermo rigettò il gravame nel merito ma lo accolse quanto alla regolazione delle spese, compensandole per la “particolare difficoltà di accertare i fatti”, tanto nel primo che nel secondo grado. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la sostanziale immotivazione del giudizio di compensazione e l’insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, esaminando congiuntamente i due motivi, entrambi volti a censurare la compensazione delle spese di entrambi i gradi. Il punto di partenza è l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., che per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77 del 2018 consente la compensazione nei casi tipici previsti oppure in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.

La Corte territoriale aveva giustificato la compensazione richiamando unicamente la “particolare difficoltà di accertare i fatti”. Per la Cassazione si tratta di una motivazione non idonea a soddisfare il minimo costituzionale al di sotto del quale il provvedimento giurisdizionale è sostanzialmente immotivato e, perciò, nullo ai sensi dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., secondo il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

Due gli argomenti addotti. Da un lato, l’accertamento dell’entità dei lavori eseguiti all’interno di un appartamento non pone particolari difficoltà istruttorie. Dall’altro, e a tutto concedere, non ogni difficoltà di accertamento avrebbe potuto giustificare la compensazione, ma solo una difficoltà “grave ed eccezionale”, e la Corte d’appello non ha spiegato dove abbia ravvisato, nel caso concreto, la gravità e l’eccezionalità.

La Corte ha poi svolto una considerazione di sistema: non è raro che la regolazione delle spese venga piegata dal giudice di merito a finalità che non le sono proprie, quali punire la parte ritenuta in torto, attenuare il peso della condanna, ammonire i litiganti o conformare l’esito del giudizio ad equità. Tali valutazioni, pur moralmente nobilitate, non sono conformi a diritto: la regolazione delle spese è retta dall’asettico principio victus victori, sicché le sono estranei tanto il giudizio di equità quanto altri e meno nobili scopi. La compensazione, fuori dalle ipotesi tipiche, resta eccezionale e la sua eccezionalità deve essere adeguatamente motivata.

Ritenuta la fondatezza del ricorso, la Corte non ha disposto il rinvio: non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito, liquidando le spese del primo e del secondo grado e ponendo quelle di legittimità a carico della parte soccombente ai sensi dell’art. 385, comma 1, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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