Istanza di sospensione ex legge 228/2012 non equipollente a richiesta di annullamento (Cass. civ. Sez. V n. 32197 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di sospensione della riscossione prevista dall’art. 1, comma 538, legge n. 228/2012 è idonea a produrre l’effetto sospensivo solo se tempestivamente depositata rispetto al termine di novanta giorni fissato dalla norma e se contiene la specifica richiesta di sospensione del procedimento di riscossione. Non è equipollente, a tali fini, una generica istanza di annullamento d’ufficio della pretesa creditoria. Nel giudizio di legittimità, il motivo che denunci la violazione dell’obbligo di sospendere il processo tributario per intervenuta querela di falso avverso le relate di notificazione è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, se nel ricorso non sono riportati il testo della querela e il verbale di udienza del suo deposito. È ammissibile la costituzione dell’agente della riscossione a mezzo di avvocato del libero foro quando la convenzione con l’Avvocatura dello Stato non riservi a quest’ultima la difesa in quella categoria di liti, senza necessità di delibera o formalità ulteriori.

Il Fatto

L’agente della riscossione notificava al contribuente una comunicazione di iscrizione ipotecaria, a fronte del mancato pagamento di numerose cartelle esattoriali per un importo complessivo superiore a ventitremila euro. Il contribuente impugnava la misura cautelare davanti alla Commissione tributaria provinciale, sostenendo che l’iscrizione era stata preceduta da una comunicazione preventiva, oggetto di istanza ex legge n. 228/2012, con conseguente dovere dell’agente di sospendere ogni attività di riscossione, compresa quella cautelare.

La Commissione provinciale respingeva il ricorso, rilevando che l’iscrizione era stata emessa a seguito di cartelle regolarmente notificate e mai impugnate, con contestazioni tardive. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, ritenendo ammissibile la costituzione dell’agente mediante legale del libero foro e confermando la definitività della pretesa. Il contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si lamenta la mancata sospensione del giudizio nonostante la proposizione della querela di falso avverso le relate di notifica, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza. La Corte ribadisce che l’esame degli atti di merito presuppone l’ammissibilità della censura, sicché chi denuncia la violazione dell’obbligo di sospendere il processo tributario deve riportare nel ricorso, nei loro esatti termini, il testo della querela e il verbale di udienza del deposito. Mancando tale allegazione, la doglianza non può essere esaminata.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili o comunque manifestamente infondati. La Corte ricorda che, in tema di riscossione delle imposte, la domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, legge n. 228/2012 deve essere tempestivamente depositata entro il termine di novanta giorni e deve contenere la specifica richiesta di sospensione del procedimento di riscossione, non essendo equipollente una generica istanza di annullamento d’ufficio della pretesa creditoria.

Il quarto motivo non coglie nel segno. La Corte ricostruisce il quadro normativo, muovendo dall’art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, dall’art. 43 r.d. n. 1611/1933, dall’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 4-novies d.l. n. 34/2019. Richiamando le Sezioni Unite n. 30008 del 2019, osserva che non esiste un rapporto di regola a eccezione tra patrocinio dell’Avvocatura e avvocati del libero foro, ma solo l’applicazione di due facoltà in ragione della classificazione delle controversie operata dalla convenzione. Poiché il protocollo d’intesa riserva all’Ente l’avvalimento di propri dipendenti o di avvocati del libero foro nelle liti davanti alle Commissioni tributarie, non è richiesta alcuna delibera o formalità ulteriore.

Il quinto motivo è anch’esso inammissibile. Pur essendo la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. applicabile al processo tributario in presenza di rapporti di pregiudizialità, il ricorrente non dimostra, con adeguate allegazioni, che si trattava delle medesime cartelle. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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