Distanze legali e inserzione automatica dell’art. 9 D.M. n. 1444/1968 (Cass. civ. Sez. II n. 12670 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e in particolare dell’art. 9, non sono immediatamente operanti nei rapporti tra privati, poiché impongono limiti edilizi ai comuni nella formazione o revisione degli strumenti urbanistici. Esse però si inseriscono automaticamente nello strumento urbanistico che abbia individuato le zone territoriali omogenee, sostituendo sia le previsioni locali difformi sia l’eventuale silenzio sul punto. L’individuazione della normativa sulle distanze applicabile è compito del giudice anche d’ufficio, in virtù del principio iura novit curia, trattandosi di norme integrative del codice civile. Il ricorso che censuri la mancata assunzione di informazioni ex art. 213 c.p.c. è inammissibile, salvo che sia stata proposta e disattesa una richiesta di parte.
Il Fatto
Una proprietaria convenne in giudizio il confinante davanti al Tribunale di Nola, lamentando che costui aveva sopraelevato il proprio fabbricato in violazione delle distanze prescritte dal piano regolatore per la zona residenziale satura in cui ricadevano entrambe le proprietà, e ne chiese la demolizione.
Il Tribunale rigettò la domanda, qualificando l’immobile in zona agricola, non soggetta alla distanza minima di dieci metri tra fabbricati. La Corte d’Appello di Napoli, all’esito di nuova consulenza tecnica, accolse il gravame e condannò l’erede del convenuto all’arretramento delle opere, ritenendo applicabili le misure di salvaguardia del piano regolatore adottato e la disciplina del D.M. n. 1444/1968. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevando che lo stesso consente di individuare i passi della motivazione censurati e non mira soltanto a ricollocare la sopraelevazione in una diversa zona territoriale.
Il primo motivo, attinente all’errata individuazione della normativa regolamentare in materia di distanze, è stato giudicato infondato. La sentenza impugnata aveva correttamente rilevato che all’epoca della sopraelevazione era in vigore il piano di fabbricazione con annesso regolamento edilizio, ed era stato altresì adottato il PRG, le cui misure di salvaguardia operavano nonostante la mancata approvazione. La Corte ha ribadito che le prescrizioni dei piani regolatori e degli annessi regolamenti edilizi, integrando il codice civile, hanno valore di norme giuridiche, sicché il giudice deve acquisirne diretta conoscenza d’ufficio.
Richiamando un proprio orientamento, la Corte ha affermato che le prescrizioni del D.M. n. 1444/1968 necessitano della previa emanazione degli strumenti urbanistici locali, con cui i comuni individuano le zone territoriali omogenee. Una volta effettuata la ripartizione, le distanze minime sono quelle dell’art. 9, sia quando lo strumento preveda distanze inferiori, sia in caso di assenza di previsioni. Nella prima ipotesi si verifica l’inserimento automatico della norma cogente in sostituzione della previsione illegittima; nella seconda, ragioni sistematiche impongono la medesima conclusione.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. L’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. è invocabile per l’omessa considerazione di fatti storici, non di documenti, e la sentenza impugnata non aveva trascurato le situazioni rappresentate nei certificati di destinazione urbanistica, avendo fatto propria la valutazione del consulente tecnico. La Corte ha inoltre precisato che il potere di richiedere informazioni alla P.A. ex art. 213 c.p.c. è rimesso alla discrezionalità del giudice, salvo che vi sia stata una richiesta di parte disattesa.
Il terzo motivo, fondato sull’asserita incidenza della norma di interpretazione autentica dell’art. 9 D.M. n. 1444/1968 introdotta dalla legge n. 55/2019, è stato giudicato infondato, poiché tale interpretazione riguarda solo i fabbricati ricadenti in zona di nuova espansione, non la sopraelevazione oggetto di causa. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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