Correzione dell’attestazione del contributo unificato in caso di estinzione per rinuncia (Cass. civ. Sez. I n. 28714 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità dichiarato estinto per rinuncia al ricorso non va inserita nel dispositivo l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002. La previsione del comma 1-quater del medesimo articolo, introdotta dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, contempla una misura eccezionale con finalità preventivo-deterrente e opera nei soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione, della declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità. Essendo norma di stretta interpretazione, la sua applicazione è esclusa quando la pronuncia non rientra in alcuna delle fattispecie previste. L’inserimento dell’attestazione in un provvedimento di diverso contenuto integra un errore materiale emendabile ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ.
Il Fatto
La Prima Sezione civile della Corte di cassazione aveva dichiarato estinto, con l’ordinanza n. 3680/2025, un giudizio di legittimità a seguito della rinuncia al ricorso della parte ricorrente. Nel dispositivo di quel provvedimento era stata inserita l’attestazione relativa alla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Con decreto della Presidente titolare della Sezione è stata disposta l’iscrizione a nuovo ruolo del procedimento per la correzione di errore materiale d’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. La questione giunge così davanti alla Corte per la verifica della legittimità di quella attestazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che nell’ordinanza n. 3680/2025 sussiste un evidente errore materiale, perché il dispositivo contiene la finale attestazione prevista dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, con cui si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
La Corte richiama la regola per cui, nel caso di dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, non si deve procedere a tale attestazione. La misura si applica infatti ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, come affermato da Cass. Sez. VI, ordinanza n. 6888 del 2015.
Il fondamento della conclusione risiede nella natura della previsione, che contempla una misura eccezionale con finalità preventivo-deterrente, secondo quanto statuito da Cass. Sez. Un., sentenza n. 4315 del 2020. Da tale carattere eccezionale deriva l’assoggettamento della norma a stretta interpretazione, principio espresso da Cass. Sez. VI, ordinanza n. 19562 del 2015.
Ne consegue che l’applicazione della disposizione è esclusa quando la pronuncia non rientra in alcuna delle fattispecie da essa previste, evenienza che ricorre nel caso in esame. L’ordinanza n. 3680/2025 deve pertanto essere corretta nel senso dell’eliminazione dal dispositivo dell’attestazione fondata sull’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. La Corte dispone la correzione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ai sensi degli artt. 288, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ. e 196-quinquies, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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