Domanda di insinuazione al passivo determinabile e dovere di esame del giudice (Cass. civ. Sez. I n. 8225 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo, il giudice non può dichiarare inammissibile per indeterminatezza la domanda di insinuazione quando questa indichi i petita e le causae petendi e l’ammontare del credito risulti comunque determinabile, eventualmente per sottrazione della quota degli interessi. L’art. 93, terzo comma, l. fall. sanziona con l’inammissibilità il ricorso solo quando sia omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti dei nn. 1), 2) e 3); il requisito della determinazione delle somme non può essere riferito anche alla consistenza storica e contabile del rapporto, che costituisce il fatto posto a fondamento della domanda e non il suo oggetto. Ove la domanda sia determinabile, il tribunale ha il dovere di esaminarne il contenuto nel merito e non può arrestarsi a una declaratoria di inammissibilità.
Il Fatto
Una banca chiede di essere ammessa al passivo di un fallimento, in via privilegiata ipotecaria, per lo scoperto di un conto corrente, con capitale e interessi convenzionali di mora. Il giudice delegato rigetta la domanda. La banca propone opposizione allo stato passivo; la curatela eccepisce l’indeterminatezza della domanda, per mancata distinzione tra capitale e interessi secondo lo schema dell’art. 2855 cod. civ.
Il Tribunale accoglie l’eccezione e rigetta l’opposizione, ravvisando nella domanda originaria un difetto di determinazione della somma insinuata. La banca ricorre per cassazione con sei motivi; il fallimento resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, articolati per nullità del procedimento ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo ex n. 5 e per violazione di legge ex n. 3, sono dichiarati inammissibili. La ricorrente non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato: il tribunale non ha omesso di statuire, ma ha ritenuto la domanda inammissibile perché indeterminata, non essendo stata articolata secondo gli schemi dell’art. 2855 cod. civ. Tale ragione decisoria non risulta compiutamente censurata, e la motivazione del decreto esiste e non è meramente apparente.
Il quarto, quinto e sesto motivo sono esaminati congiuntamente — il quinto essendo mera ripetizione del quarto, declinato come vizio ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. — e sono accolti. La ricorrente sostiene che l’art. 93 l. fall. non oneri il creditore di distinguere capitale e interessi, essendo sufficiente la determinabilità delle somme, e che il requisito della determinazione non possa estendersi alla consistenza storica e contabile del rapporto.
La Corte rileva che il tribunale aveva affermato che il credito non era determinato né determinabile, per capitale e per interessi. Dall’esposizione dei fatti e dalla lettura del provvedimento emerge invece che il capitale complessivamente insinuato era stato indicato, o quanto meno era determinabile sottraendo la quota degli interessi. Non corrisponde dunque al vero che la domanda fosse indeterminata, tanto più che essa conteneva i petita e le causae petendi.
Ne deriva che il tribunale aveva il dovere di esaminare il contenuto dell’istanza di insinuazione, senza arrestarsi a una sostanziale declaratoria di inammissibilità. Il decreto è pertanto cassato in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice a quo perché, in diversa composizione, decida nel merito le doglianze dell’opponente, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.