Nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo (Cass. civ. Sez. V n. 28713 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario, l’obbligo di motivazione sancito dall’art. 111, comma 6, Cost. e declinato dall’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 impone che il percorso logico-giuridico della decisione sia esplicito, coerente e comprensibile. Il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili integra quella anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. E’ pertanto nulla, per error in procedendo, la sentenza d’appello che, dopo aver dettagliatamente confermato la ricostruzione dell’Ufficio posta a fondamento del recupero, respinga in dispositivo l’appello medesimo.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un professionista un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011, con cui recuperava un maggior reddito da lavoro autonomo e maggiori imposte. L’accertamento muoveva da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, nell’ambito di un finanziamento erogato dal Fondo Europeo per la Pesca. L’Ufficio riteneva che una società avesse emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di altra società beneficiaria del finanziamento, per lavori in realtà eseguiti dal contribuente, con un flusso di ritorno delle somme nella disponibilità della committente.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla C.t.p. di Napoli, che accoglieva il ricorso. L’Ufficio appellava e la C.t.r. della Campania rigettava l’appello. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo; il contribuente resisteva con controricorso e depositava memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo con cui l’Agenzia lamenta l’error in procedendo consistente nell’insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo. Nella sentenza impugnata, infatti, la C.t.r. aveva confermato la ricostruzione dell’Ufficio che aveva condotto al recupero del maggior reddito, salvo poi respingere l’appello in dispositivo.
Il Collegio ricostruisce il quadro dell’obbligo di motivazione. L’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e, per il processo tributario, l’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 non si esauriscono nella mera esposizione grafica di argomentazioni. Richiedono che il percorso logico-giuridico sia esplicito e comprensibile, così da consentire alle parti e al giudice dell’impugnazione di cogliere la ratio decidendi.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il vizio di motivazione può assumere più forme, non tutte più sindacabili dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 hanno ricondotto il sindacato al minimo costituzionale, limitandolo alle ipotesi di anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Tale anomalia si manifesta, tra l’altro, nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente e nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Nel caso di specie, la C.t.r. ha respinto l’appello in evidente divergenza con il percorso argomentativo seguito, laddove aveva avvalorato la ricostruzione dell’Ufficio fondata sulle risultanze del verbale di constatazione. Il contrasto tra motivazione e dispositivo è insanabile e integra la dedotta nullità della sentenza.
La soluzione assorbe l’esame dell’istanza formulata in memoria dal contribuente, imperniata sulla rilevanza delle risultanze del giudizio penale e sul provvedimento di archiviazione. La Corte rileva che il nuovo art. 21 bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.l. n. 87/2024, non pare applicabile alla fattispecie, ma la questione resta assorbita dalla disposta nullità e potrà essere esaminata dal giudice del rinvio. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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