Tremonti ambiente esclusa per le imprese di servizi ambientali (Cass. civ. Sez. V n. 29074 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’agevolazione fiscale prevista dall’art. 6, commi 13 e 15, della l. n. 388/2000 (cd. Tremonti ambiente) spetta soltanto alle piccole e medie imprese che effettuano investimenti destinati a prevenire, ridurre e riparare i danni causati all’ambiente dalla propria attività d’impresa. Il beneficio non si estende alle c.d. imprese di scopo, che svolgono attività di recupero, riciclaggio e smaltimento di materiali di scarto: i loro investimenti sono strutturalmente diretti a riparare danni causati da terzi e, per questo, restano fuori dalla fattispecie agevolativa. L’interpretazione opposta trasformerebbe l’agevolazione in un aiuto di Stato, in contrasto con gli artt. 107-109 TFUE. Le norme fiscali agevolative, di carattere eccezionale e derogatorio, sono di stretta interpretazione.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale conclusa con processo verbale di constatazione, l’amministrazione finanziaria notificava a una società in nome collettivo un avviso di accertamento per il 2011, contestando costi non documentati, fatturazione senza addebito d’imposta e, soprattutto, l’indebita fruizione dei benefici fiscali cd. Tremonti ambiente in relazione ai costi d’acquisto di beni strumentali. Identico atto impositivo era notificato ai soci, trattandosi di società a ristretta base partecipativa.
La società e i soci impugnavano separatamente gli avvisi davanti alla Commissione tributaria provinciale, che, riuniti i ricorsi, li accoglieva per la parte economicamente preponderante, relativa all’applicabilità della Tremonti ambiente, rilevando che nel resto la pretesa erariale non era stata contestata. L’appello dell’Agenzia delle entrate veniva disatteso: i giudici regionali ritenevano che i contribuenti avessero assolto all’onere probatorio mediante una perizia tecnica, dalla quale emergeva che l’investimento era consistito nell’acquisto di beni funzionali ai processi di trattamento e valorizzazione di materiali di scarto. L’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’accessibilità ai benefici dell’art. 6, commi 13 e 15, della l. n. 388/2000 da parte delle imprese di scopo. È circostanza pacifica che la società svolga attività di recupero e riciclaggio di materiali di scarto e di smaltimento di rifiuti pericolosi.
La Corte ricostruisce le oscillazioni della propria giurisprudenza. Un primo orientamento (Cass. n. 30225/2022; Cass. n. 7343/2021) aveva ritenuto che la formulazione della norma non esigesse la destinazione dell’investimento all’autoconsumo, valorizzando il favor per la diffusione delle fonti rinnovabili.
La giurisprudenza si è poi attestata su posizioni opposte, in un indirizzo costante dal quale la Corte non ravvisa ragioni per discostarsi (Cass. n. 17807/2025, Cass. n. 35919/2023, Cass. n. 25157/2023; in precedenza Cass. n. 29365/2020). Il comma 15 definisce investimento ambientale il costo delle immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente, calcolato con l’approccio incrementale, con esclusione degli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge.
La concessione dell’agevolazione presuppone la dannosità ambientale dell’attività d’impresa. Il riferimento ai “danni causati all’ambiente” va quindi inteso come ai danni inerenti all’attività dell’impresa investitrice. Ammettere la tesi opposta significherebbe agevolare l’attività stessa delle imprese che riparano danni causati da terzi, esito che contrasterebbe con l’intenzione del legislatore e si tradurrebbe in un aiuto di Stato, con alterazione della concorrenza.
La diversità tra le due situazioni giustifica il diverso trattamento fiscale a fronte dell’acquisto di un’identica immobilizzazione. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso dei contribuenti. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, mentre quelle dei gradi di merito sono compensate in ragione delle richiamate oscillazioni giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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