Notifica cartelle esattoriali e soglia costituzionale della motivazione tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 29075 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito tributario, per effetto del rinvio materiale alle norme compatibili del codice di rito contenuto nell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, la mancanza o l’estrema concisione della motivazione in diritto determina la nullità della sentenza solo quando rende impossibile individuare il thema decidendum e le ragioni del dispositivo. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 d.l. n. 83/2012, il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., ravvisabile solo in mancanza, apparente motivazione, contraddittorietà irriducibile o perplessità. L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado e va dedotta come error in procedendo ex art. 112 cod. proc. civ. e art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non come violazione di norma sostanziale.
Il Fatto
Una società contribuente, dopo aver chiesto all’agente della riscossione gli estratti di ruolo e le relate di notifica, apprendeva dell’iscrizione a ruolo di pretesi debiti tributari riferiti a undici cartelle di pagamento mai notificate, oltre a una ulteriore cartella ricevuta a mezzo PEC. Proponeva quindi ricorso davanti alla C.t.p. di Agrigento avverso dodici cartelle e relativi ruoli.
La C.t.p. accoglieva parzialmente il ricorso, annullando le cartelle prive di prova della ritualità della notifica. La C.t.r. della Sicilia, con sentenza n. 8994/2023, rigettava l’appello della società. Proponeva allora ricorso per cassazione la società, affidato a tre motivi; resisteva l’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi — errore di percorso argomentativo e ritenuta ritualità della notifica di sei cartelle — sono esaminati congiuntamente e dichiarati infondati. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la nullità della sentenza per difetto di motivazione opera solo quando risulti impossibile individuare il thema decidendum e le ragioni del dispositivo (Cass. n. 6758 del 2022), principio applicabile al rito tributario anche per effetto del richiamo dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
La sentenza impugnata, osserva il Collegio, contiene lo svolgimento del processo e i fatti essenziali e ha una ratio decidendi chiaramente intellegibile, collocandosi sopra la soglia del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost. Quanto alla notifica, la C.t.r. aveva motivato la correttezza delle procedure, tra notifiche ex art. 140 cod. proc. civ. per irreperibilità e consegne a mani.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile là dove denuncia l’omessa pronuncia sulla decadenza dalla riscossione e sulla prescrizione come violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La Corte ribadisce che siffatta omessa pronuncia va fatta valere esclusivamente come error in procedendo ex art. 112 cod. proc. civ. e art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., unica via che consente al giudice di legittimità l’esame degli atti di merito (Cass. n. 29952 del 2022).
Nel merito, la censura è comunque infondata: la C.t.r., con motivazione sintetica ma esaustiva, aveva correttamente affermato che dalla regolarità della notifica delle cartelle conseguiva l’inammissibilità del ricorso originario per tardività rispetto al termine di sessanta giorni. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e avviso ai fini del contributo unificato.
Nota della Redazione
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