Cancellazione Onlus per difetto di requisiti statutari e controllo successivo dell’Agenzia (Cass. civ. Sez. V n. 37 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sullo statuto di un ente che chiede l’iscrizione all’anagrafe delle Onlus non può prescindere dal rispetto dei requisiti formali antielusivi rigorosamente stabiliti dalla legge, non surrogabili con l’accertamento fattuale dell’osservanza dei precetti relativi alle modalità di svolgimento dell’attività. La norma di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 è di stretta interpretazione e la mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti determina la cancellazione dall’anagrafe e il venir meno delle condizioni di riconoscimento del regime agevolato. Il decorso dei termini previsti dagli artt. 3 e 6 del d.m. n. 266 del 2003 produce l’iscrizione automatica secondo il meccanismo del silenzio-assenso, ma non priva l’Amministrazione del potere di far valere, anche all’esito di un controllo tardivo, la mancanza dei requisiti formali, con effetto ex tunc. L’art. 6, comma 2, della legge n. 212 del 2000 non è invocabile quando l’Erario eserciti l’attività istituzionale di controllo e verifica correlata al potere di cancellazione.
Il Fatto
Un’associazione Onlus ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto l’impugnazione del provvedimento di cancellazione dall’anagrafe delle Onlus. L’Amministrazione finanziaria aveva rilevato la mancanza, nello statuto, di alcune clausole obbligatorie previste dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 460 del 1997: il divieto di distribuzione degli utili, l’obbligo di impiego degli stessi per le finalità istituzionali e la devoluzione ad enti analoghi del patrimonio residuo in caso di scioglimento.
La contribuente ha censurato la sentenza d’appello per non avere essa accertato l’illegittimità del provvedimento, adottato senza concedere un termine per la modifica statutaria delle violazioni ritenute meramente formali. Ha inoltre dedotto l’omessa pronuncia sull’eccezione fondata sui documenti con cui la Direzione regionale aveva attestato il superamento del controllo formale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte in cui denunciava l’omessa verifica, da parte dei giudici d’appello, dell’esistenza di una previsione normativa che imponesse all’Amministrazione di assegnare un termine per la modifica statutaria. La censura, nei termini formulati, non consentiva di individuare la disposizione violata e assumeva i connotati di una mera congettura, difettando del requisito di specificità.
Nel merito, il motivo è stato ritenuto infondato. L’art. 6, comma 2, della legge n. 212 del 2000 impone all’Amministrazione di informare il contribuente dei fatti dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito o l’irrogazione di una sanzione, richiedendo l’integrazione o la correzione degli atti già prodotti. Tale disposizione non è riferibile alla fattispecie, connotata dal ricorso all’«attività istituzionale di controllo e verifica» prevista dall’art. 5, comma 2, del d.m. n. 266 del 2003, cui è correlato il potere di cancellazione dall’anagrafe di un soggetto già autorizzato.
Non è stato accolto neppure l’argomento fondato sul principio di prevalenza della forma sulla sostanza. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui il controllo sullo statuto non può prescindere dal rispetto dei requisiti formali antielusivi, non surrogabili dall’accertamento fattuale dell’osservanza dei precetti (Cass. n. 16726/2015, conformi Cass. n. 18396/2015 e Cass. n. 10300/2019). Il decorso dei termini di cui agli artt. 3 e 6 del d.m. n. 266 del 2003 comporta l’iscrizione automatica secondo il meccanismo del silenzio-assenso, ma non priva l’Amministrazione del potere di far valere la mancanza dei requisiti formali, con effetto ex tunc sulle agevolazioni fruite (Cass. n. 18486/2017).
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ravvisato nella sentenza impugnata una statuizione implicita sull’irrilevanza dei documenti invocati: l’affermazione del dovere dell’Ufficio di eseguire il controllo successivo all’iscrizione, e il riscontro del suo effettivo svolgimento, costituiscono ragione sufficiente e statuizione incompatibile con la rilevanza delle note inviate prima dell’iscrizione, nelle quali il preliminare riscontro era attestato «senza pregiudizio per l’eventuale ulteriore azione accertatrice». Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità.
Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e applicazione degli artt. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., per la somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e per quella in favore della cassa delle ammende, essendo stata la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ.; rileva, sul piano intertemporale, l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 27433/2023.
Nota della Redazione
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