Priorità di trasferimento solo per comando o fuori ruolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29090 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La priorità di immissione in ruolo prevista dall’art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001 opera esclusivamente a favore dei dipendenti di altre amministrazioni che si trovino in posizione di comando o di fuori ruolo, secondo le nozioni desumibili dagli artt. 56 e 58 d.P.R. n. 3/1957. I due istituti hanno connotazione oggettiva e rispondono primariamente all’interesse delle amministrazioni coinvolte, in specie di quella di destinazione, e non del dipendente. Ne consegue che la priorità non può essere invocata da chi presti servizio presso altro ente in virtù dell’assegnazione temporanea per esigenze familiari di cui all’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, che risponde invece all’interesse del lavoratore e non dell’amministrazione di destinazione.

Il Fatto

La lavoratrice, dipendente del Ministero del Lavoro, era stata temporaneamente assegnata — avendo una figlia di età inferiore ai tre anni — ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, a prestare servizio presso un Istituto previdenziale. Il Ministero aveva rilasciato il nulla osta al trasferimento già dal 2012.

All’esito di una procedura di immissione in ruolo di dipendenti già in posizione di comando, la stessa non era stata inclusa fra i destinatari. La lavoratrice agì quindi in via cautelare per ottenere il trasferimento: la domanda fu rigettata, poi accolta in sede di reclamo. Nel giudizio di merito il Tribunale rigettò la domanda, ma la Corte d’Appello la riformò, riconoscendo la priorità invocata. L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, 30 d.lgs. n. 165/2001 e 56 d.P.R. n. 3/1957. Secondo l’Istituto la lavoratrice non versava in posizione di comando o di fuori ruolo, ma in assegnazione temporanea per esigenze familiari, sicché difettava la fattispecie eccezionale prevista dalla norma. Il collegio ritiene il motivo fondato.

La Corte muove dalla lettera dell’art. 30, comma 2-bis, nella versione vigente all’epoca dei fatti, che impone alla P.A. di provvedere «in via prioritaria all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento». Data la precisa formulazione della norma, il criterio può trovare applicazione solo se ricorrano in senso stretto le caratteristiche del comando e del fuori ruolo. Le relative nozioni vanno desunte dalla legislazione che originariamente li prevedeva per l’intero ambito del pubblico impiego, segnatamente dagli artt. 56 e 58 d.P.R. n. 3/1957.

Nel pubblico impiego privatizzato tali istituti possono essere regolati ex novo dalla contrattazione collettiva, ma la capacità definitoria di quelle norme non è venuta meno, anche alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale che ne ha chiarito i contorni generali (Cass. n. 1471/2024). Le disposizioni richiamate, di rango primario e ancora vigenti per il lavoro non privatizzato, consentono dunque una lettura unitaria della parimenti primaria norma dell’art. 30, comma 2-bis.

Entrambe le figure esprimono l’avvio del lavoratore a prestare la propria opera presso un altro datore. Nel comando, qualificante è l’interesse primario dell’ente di destinazione, presso cui è richiesta una speciale competenza del dipendente (Cass. n. 7971/2006; Cass. n. 12100/2017; Cass. n. 1471/2024). Il fuori ruolo si realizza per il disimpegno di funzioni attinenti agli interessi dell’amministrazione che lo dispone, ma estranee ai suoi compiti istituzionali. Sul piano degli interessi le due ipotesi differiscono in modo sfumato; più marcata è la diversità quanto agli effetti sulle dotazioni organiche, perché nel comando il posto resta formalmente coperto, nel fuori ruolo diviene vacante.

Gli istituti hanno dunque connotazione oggettiva e rispondono primariamente agli interessi delle P.A. coinvolte, non del dipendente, il quale è solo chiamato a esprimere consenso, assenso o a essere sentito, senza che ciò muti l’assetto di fondo, volto ad attuare il principio di buon andamento ed efficienza degli uffici pubblici. Da qui il tratto differenziale rispetto alla mobilità temporanea disposta nell’interesse primario del dipendente, come l’assegnazione temporanea per esigenze familiari. La priorità, pertanto, non opera quando la dislocazione sia avvenuta per ragioni riguardanti il dipendente. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la domanda rigettata nel merito; le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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