Transfer pricing, onere probatorio e selezione dei comparabili nel metodo TNMM (Cass. civ. Sez. V n. 29089 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del reddito d’impresa, la disciplina dell’art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986 non integra una clausola antielusiva in senso proprio, ma reprime il fenomeno del transfer pricing in sé considerato: la prova gravante sull’Amministrazione finanziaria riguarda la sola esistenza di transazioni tra imprese collegate a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre incombe sul contribuente, per il principio di vicinanza della prova ex art. 2697 cod. civ., l’onere di dimostrare che le transazioni sono avvenute a valori di mercato normali ai sensi dell’art. 9, comma 3, d.P.R. n. 917/1986. Il metodo TNMM dettato dalle Linee Guida OCSE è utilizzabile a condizione che sia selezionato il periodo di indagine, siano identificate le società comparabili e siano apportate le appropriate rettifiche contabili al bilancio della parte testata, tenendo conto delle differenze in termini di rischi assunti e funzioni svolte e assumendo un indicatore affidabile di redditività. La selezione dei comparabili è passaggio centrale e non può prescindere dalla verifica dei termini contrattuali, delle circostanze economiche delle parti, delle condizioni di mercato e delle strategie aziendali.

Il Fatto

All’esito di una verifica fiscale conclusa con processo verbale di constatazione, l’Amministrazione finanziaria notificava a una società operante nel commercio al dettaglio di orologi e gioielleria tre avvisi di accertamento per gli anni 2014, 2015 e 2016, recuperando a tassazione maggiori imposte ai fini IRES, IVA e IRAP. Tra i rilievi, quello relativo al transfer pricing contestava l’acquisto di beni dalla controllante estera a prezzi lontani dal valore normale, sulla base del metodo TNMM individuato anche dalla Guardia di Finanza come il più affidabile.

La società impugnava gli atti con tre ricorsi, riuniti e accolti in primo grado. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana rigettava l’appello dell’Ufficio, censurando la selezione dei comparabili e l’inquadramento IVA di tre operazioni. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione con due motivi; la contribuente restava intimata.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Ufficio deduceva la violazione dell’art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che la CGT-2 avesse indebitamente ampliato il proprio onere probatorio. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’Amministrazione deve provare solo l’esistenza di transazioni infragruppo a prezzo apparentemente inferiore al normale, mentre il contribuente deve dimostrare la normalità dei valori di mercato.

Il motivo è però infondato. La CGT-2 non ha contestato il metodo in sé, ma la sua concreta applicazione, e in particolare la selezione dei comparabili. Sul punto la Corte ricostruisce l’evoluzione dei propri arresti, dal criterio del confronto del prezzo alle pronunce del 2013, n. 24005 e 24010, fino all’adeguamento alle Linee Guida OCSE del 2010.

La Corte ribadisce che il metodo TNMM è utilizzabile a condizione che siano rispettati gli standard di comparabilità, siano identificate le società comparabili e siano considerate le differenze in termini di rischi e funzioni. La Sezione B.3 del Capitolo II delle Linee Guida OCSE impone un’analisi di comparabilità rigorosa, poiché differenze nelle caratteristiche delle imprese possono incidere sugli indicatori di utile netto.

Pertanto la CGT-2 ha fatto corretta applicazione dei principi, avendo censurato l’operato dell’Ufficio per non aver tenuto conto dei termini contrattuali, delle circostanze economiche, delle condizioni di mercato e delle strategie aziendali, tutti elementi necessari per l’affidabilità del metodo.

Con il secondo motivo l’Ufficio lamentava la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 8, comma 1, lett. a) e 38quater d.P.R. n. 633/1972. Il motivo è inammissibile, poiché mira a un accertamento di fatto precluso in sede di legittimità: l’Ufficio chiede di sovvertire la ricostruzione del giudice di appello, che aveva ritenuto errato l’inquadramento delle operazioni nell’art. 38quater. Il ricorso è rigettato; nulla sulle spese, essendo la contribuente rimasta intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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