Presunzione di distribuzione degli utili e obbligo di autosufficienza del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 29091 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili tra i soci non viola il divieto di doppia presunzione, poiché non si fonda sui redditi induttivamente accertati a carico della società, ma sulla ristrettezza dell’assetto societario e sulle sue implicazioni. Formatosi un accertamento definitivo a carico della società, il socio non ha più titolo per contestare nel merito la pretesa erariale, salvo che per il segmento attinente all’operatività della presunzione nei suoi confronti. Il vizio di motivazione assume rilievo solo quando la sentenza ometta di esporre i motivi in fatto e diritto della decisione, ovvero quando la motivazione, ancorché materialmente esistente, sia obiettivamente inidonea a far conoscere l’iter logico seguito. Il ricorso che deduca violazioni del contraddittorio endoprocedimentale o omesso esame di fatti decisivi deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando gli atti e la sede della loro produzione.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava al contribuente un avviso di accertamento con ripresa a tassazione di maggiori redditi Irpef per l’anno 2012, in conseguenza del rilievo di utili extracontabili percepiti da una società a ristretta base partecipativa, della quale il contribuente deteneva una quota pari al 33,3%.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, ottenendo esito sfavorevole. L’appello seguiva identica sorte: la Commissione tributaria regionale della Calabria riteneva ammissibile il gravame solo per i motivi sull’operatività della presunzione, escludendo rilievo alla circostanza che il contribuente non fosse più socio dal 2016, e reputava infondata l’eccezione di violazione del contraddittorio endoprocedimentale, non riguardando l’accertamento tributi armonizzati. Il contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo, il secondo e il quarto motivo sono scrutinati congiuntamente perché connessi: tutti censurano la motivazione della sentenza impugnata, assunta come inesistente o apparente o viziata da omesso esame di circostanze fattuali.
La Corte ricorda che il vizio di motivazione assoluta sussiste quando il giudice violi l’obbligo, costituzionalmente imposto dall’art. 111, comma sesto, Cost. e fissato dall’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. nonché dall’omologa previsione dell’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992, di esporre i motivi in fatto e in diritto della decisione. La motivazione apparente, invece, ricorre quando le argomentazioni, pur esistenti, sono obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito, sì da non attingere il “minimo costituzionale”.
Nel caso concreto nessuna di tali ipotesi ricorre. La sentenza d’appello espone in termini sintetici ma intelligibili il percorso seguito: la presunzione di distribuzione non contrasta con il divieto di doppia presunzione, non fondandosi sui redditi induttivamente accertati a carico della società ma sulla ristrettezza dell’assetto societario; a fronte di un accertamento definitivo a carico della società, il socio può contestare solo l’operatività della presunzione nei propri confronti.
Esclusi i vizi motivazionali, le censure sull’art. 115 cod. proc. civ. e sull’omesso esame di fatti decisivi sono dichiarate inammissibili: il ricorrente non ha indicato quali richieste istruttorie sarebbero state trascurate, né ha richiamato le parti dell’atto d’appello, in violazione del principio di autosufficienza. Trattandosi di doppia conforme, tale indicazione era indispensabile.
Il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità, poiché la circostanza della fuoriuscita dalla compagine sociale imponeva la produzione della prova documentale o l’indicazione di elementi specifici. Il quinto motivo è inammissibile perché mira a una rivalutazione delle prove, non consentita in cassazione, ed è comunque infondato per continuità con la giurisprudenza di legittimità. Il sesto motivo è inammissibile, non essendo mai stata contestata la ristretta base partecipativa. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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