Firma digitale e notifica cartacea degli avvisi di accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 29103 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di firma digitale degli avvisi di accertamento tributari non deriva dall’art. 2, comma 6-bis, del d.lgs. n. 82/2005, il quale, nella sua seconda parte, disciplina le sole attività di ispezione e controllo fiscale, mentre gli atti di accertamento sono espressamente contemplati nella prima parte della norma. La firma digitale degli avvisi di accertamento era già prevista prima dell’introduzione del comma 6-bis. È pertanto legittima la notifica postale della copia analogica dell’atto nativo digitale, ove munita dell’attestazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 82/2005. In tema di spese, la parte soccombente nel processo tributario è condannata al rimborso in favore dell’ente impositore assistito da propri funzionari, con applicazione della tariffa forense e riduzione del venti per cento, ai sensi dell’art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
Il ricorrente, esercente l’attività libero professionale di geometra, impugnava un avviso di accertamento con cui, per l’anno di imposta 2012, erano stati disconosciuti costi per euro 42.556,00, in quanto ritenuti relativi alla sfera privata e non all’attività professionale, con conseguente recupero di maggiori imposte IRPEF, IVA e IRAP oltre sanzioni e interessi. La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso, ritenendo non provata l’inerenza dei costi, relativi a lavori di ristrutturazione dell’abitazione privata.
La Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva il gravame e condannava il contribuente alle spese processuali. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi: violazione della disciplina sulla firma digitale degli atti impositivi e difetto di delega del sottoscrittore; erronea liquidazione delle spese in mancanza di costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente sosteneva che l’art. 2, comma 6-bis, del d.lgs. n. 82/2005, introdotto con decorrenza dal 27.1.2018, avrebbe esteso solo da tale data la firma digitale agli atti di accertamento e che, in caso di notifica cartacea, sarebbe necessaria la firma autografa, pena l’invalidità dell’atto. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata: gli atti di accertamento sono contemplati nella prima parte della norma, che non riguarda le attività di ispezione e controllo fiscale disciplinate nella seconda parte. L’obbligo della firma digitale non è dunque stato esteso agli avvisi di accertamento solo dal gennaio 2018, risultando inequivocabile dal tenore della norma che tale firma era già prevista anteriormente.
Quanto alla notifica, la Corte ha confermato il consolidato orientamento secondo cui è legittima la notifica postale di una copia analogica dell’avviso sottoscritta digitalmente dal funzionario incaricato, poiché l’art. 23 del d.lgs. n. 82/2005 riconosce a detta copia la medesima valenza probatoria dell’originale in presenza dell’attestazione di conformità, la cui esistenza il ricorrente non aveva contestato.
La seconda doglianza è stata dichiarata inammissibile. Il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso la disposizione di servizio invocata, violando il canone dell’autosufficienza prescritto dall’art. 366 c.p.c. Inoltre, la sentenza impugnata aveva fondato il rigetto su due ragioni concorrenti: l’avvenuta dimostrazione di una valida delega da parte del Direttore Provinciale e, in ogni caso, la natura di delega di firma e non di funzioni, che non richiede l’indicazione del nominativo del delegato né della durata. La seconda ragione non è stata censurata, con conseguente passaggio in giudicato e difetto di interesse.
Con il secondo motivo il ricorrente assumeva che la C.T.R. non potesse condannarlo alle spese in difetto di costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’Avvocatura dello Stato. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: il giudice del gravame si è attenuto all’art. 15, commi 1 e 2-sexies, del d.lgs. n. 546/1992, che consente la liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore assistito da propri funzionari, con applicazione della tariffa forense e riduzione del venti per cento. Quando il giudice applica il criterio della soccombenza, non è richiesta alcuna specifica motivazione.
Il ricorso è stato conclusivamente respinto, con nulla per le spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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