Soggettività tributaria delle società di capitali e iscrizione nel registro delle imprese (Cass. civ. Sez. 5 n. 16278 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In campo tributario, la soggettività passiva delle società di capitali non può nascere prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese. L’iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva anche ai fini delle imposte sui redditi, con la conseguenza che la persona giuridica viene ad esistenza solo con la sua iscrizione. Ne deriva che un avviso di accertamento emesso per un periodo d’imposta antecedente all’iscrizione è invalido, poiché il soggetto non esisteva ancora come persona giuridica e non poteva essere considerato soggetto passivo d’imposta ex art. 73 Tuir.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di accertamento con il quale, per l’anno d’imposta 2015, accertava ricavi imponibili ai fini IRES e IRAP, contestando altresì l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. La società proponeva ricorso, deducendo la nullità dell’atto impositivo sul presupposto che, nel periodo d’imposta oggetto di accertamento, essa non esisteva ancora come soggetto giuridico, essendo stata iscritta nel registro delle imprese solo successivamente.
La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava il ricorso inammissibile per motivi formali. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, pur ritenendo ammissibile il ricorso di primo grado, rigettava l’appello della contribuente. Avverso tale sentenza, la società proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato l’ammissibilità del motivo di ricorso, rubricato come violazione dell’art. 73 Tuir in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Pur non essendo stato indicato nel ricorso alcun documento comprovante l’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese solo nel 2017, la Suprema Corte ha rilevato che l’Agenzia delle Entrate non aveva contestato espressamente tale affermazione, avendo anzi incentrato la propria difesa sulla tesi dell’efficacia meramente dichiarativa dell’iscrizione. Tale circostanza ha integrato un’implicita ammissione della veridicità del fatto, rendendo il motivo ammissibile.
Nel merito, la Corte ha ritenuto il motivo fondato. L’art. 73 Tuir, comma 1, lett. a), dispone che sono soggetti all’imposta sul reddito delle società, tra gli altri, le società a responsabilità limitata. L’art. 2331, comma 1, c.c. stabilisce che con l’iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.
Da tali disposizioni la Corte ha desunto che, anche in campo tributario, la soggettività passiva delle società di capitali non può nascere prima dell’iscrizione nel registro delle imprese. L’iscrizione ha quindi efficacia costitutiva, nel senso che la persona giuridica viene ad esistenza solo con la sua iscrizione, non potendosi attribuire rilevanza a un periodo d’imposta precedente all’esistenza stessa del soggetto.
Nel caso di specie, l’avviso di accertamento era stato emesso per l’anno d’imposta 2015, anno nel quale la società non esisteva ancora, essendosi iscritta nel registro delle imprese solo nel 2017. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, ha annullato l’avviso di accertamento. La novità della questione giuridica ha giustificato la compensazione delle spese dei giudizi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.