Giurisdizione ordinaria su cartella contributi consortili e danni da mancata sospensione (Cass. civ. Sez. Un. n. 29682 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto, rileva il petitum sostanziale, da identificare in funzione della causa petendi e della natura della posizione dedotta in giudizio. Non integra la giurisdizione tributaria l’opposizione a cartella esattoriale quando il credito azionato non è espressione del potere impositivo, ma costituisce il corrispettivo di prestazioni rese da un ente pubblico economico in esecuzione di un rapporto privatistico. La domanda risarcitoria avanzata da un soggetto privato, destinatario dell’atto di riscossione, nei confronti dell’agente della riscossione per il mancato esercizio della sospensione della cartella non appartiene alla giurisdizione contabile, mancando una relazione funzionale tra danneggiato e autore dell’illecito, sotto forma di rapporto organico o di servizio. Il regolamento preventivo è ammissibile anche se proposto dall’attore, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione.
Il Fatto
Una società ha convenuto dinanzi al Tribunale di Palmi il consorzio regionale per le attività produttive, in liquidazione coatta amministrativa, e l’agente della riscossione, impugnando la cartella per quote consortili relative a prestazioni che assumeva mai erogate. La società ha chiesto di accertare la non debenza degli importi, in via subordinata la responsabilità dell’agente per non avere sospeso l’efficacia della cartella, con condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
L’agente della riscossione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria, sostenendo che l’accertamento della propria responsabilità attiene a rapporti di natura contabile con l’ente impositore, riservati alla Corte dei conti. In pendenza del giudizio di merito, la stessa attrice ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo di affermare la giurisdizione ordinaria.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno anzitutto ritenuto ammissibile il regolamento, proposto dall’attrice in pendenza del giudizio di merito. Non è di ostacolo la circostanza che a proporlo sia la stessa parte attrice, poiché la contestazione sollevata dall’agente della riscossione ha ingenerato ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione e sussiste un interesse concreto a una definizione unitaria e definitiva, in funzione del giusto processo di durata ragionevole.
Nel merito, il Collegio ha richiamato il criterio consolidato secondo cui la giurisdizione si determina dalla domanda e il petitum sostanziale va individuato in funzione della causa petendi, ossia della natura della posizione giuridica azionata, prescindendo dall’accertamento dei fatti e dalla fondatezza della pretesa, che attengono al merito. Le Sezioni Unite, nel decidere sulla giurisdizione, sono giudice anche del fatto e possono apprezzare autonomamente le risultanze istruttorie.
Quanto alla giurisdizione tributaria, essa non sussiste. Il credito portato dalla cartella non costituisce carico tributario, perché il consorzio in liquidazione coatta amministrativa è ente pubblico economico strumentale della Regione e il credito non è espressione del potere impositivo, ma una pretesa privatistica avanzata a titolo di corrispettivo per prestazioni consortili contestate. Rileva la natura del credito, non lo strumento della riscossione.
Neppure ricorre la giurisdizione contabile. La responsabilità amministrativo-contabile presuppone una relazione funzionale tra autore dell’illecito e amministrazione danneggiata, configurabile come rapporto organico o di servizio, e un danno al patrimonio pubblico. Nel caso esaminato, la pretesa risarcitoria riguarda un presunto illecito dell’agente della riscossione verso una società privata destinataria dell’atto; il danneggiato non è un ente pubblico, né l’ente impositore, né una società in house, e difetta qualsiasi relazione funzionale con l’autore della condotta. L’eccezione di difetto di giurisdizione risulta, dunque, fuori centro.
In conclusione, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione ordinaria sull’intera controversia, con riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Palmi, demandando al giudice del merito la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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