Ricorso cautelare interrompe la prescrizione della restitutio in integrum (Cass. civ. Sez. II n. 29706 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso cautelare, proposto dal condomino ai sensi dell’art. 688 cod. proc. civ., ha efficacia interruttiva della prescrizione dell’azione volta, previo accertamento della illegittimità della sopraelevazione posta in essere da altro condomino in violazione dell’aspetto architettonico dell’edificio condominiale, alla restitutio in integrum. L’ampia dizione dell’art. 2943, primo comma, cod. civ. ricomprende, accanto al giudizio di cognizione, quelli di esecuzione e conservativo, con ogni tutela anticipatrice e interinale dei beni della vita. L’azione di riduzione in pristino per alterazione dell’aspetto o del decoro architettonico è soggetta a prescrizione ventennale, a differenza di quella contro la sopraelevazione non consentita dalle condizioni statiche dell’edificio. Le nozioni di aspetto architettonico ex art. 1127 cod. civ. e di decoro architettonico ex art. 1120 cod. civ., pur differenti, sono complementari e l’intervento in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato.
Il Fatto
Il proprietario di un appartamento conveniva in giudizio il nudo proprietario e gli usufruttuari degli immobili dei piani superiori dello stesso condominio. Deduceva che costoro avevano realizzato al piano quarto due verande mediante accorpamento di terrazzi con funzione di lastrici solari e al piano quinto due verande coperte, una delle quali derivante dalla trasformazione di un pergolato. Sosteneva che tali opere erano illegittime e pregiudicavano la staticità del fabbricato e il suo decoro architettonico, chiedendo la riduzione in pristino, l’indennità di sopraelevazione ex art. 1127 cod. civ. e il risarcimento del danno.
Il Tribunale rigettava la riduzione in pristino per insussistenza della lesione del decoro, condannando i convenuti al risarcimento e all’indennità per la veranda di circa ventotto metri quadri. La Corte d’appello, in riforma, accoglieva la domanda di rimozione di tale sola veranda e rigettava l’appello incidentale, ritenendo l’azione soggetta a prescrizione ventennale e riferibile al solo manufatto riconducibile al ventennio anteriore alla citazione. Propongono ricorso principale i condomini soccombenti e ricorso incidentale l’attore.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina con priorità logica il secondo motivo del ricorso incidentale, che investe il decorso della prescrizione. Il ricorrente incidentale rileva che il primo atto interruttivo doveva essere individuato nel ricorso proposto in sede cautelare, depositato e notificato nel 2004, con cui aveva denunciato le nuove opere abusive di sopraelevazione e chiesto misure urgenti.
Il giudice d’appello, osserva la Corte, ha correttamente qualificato come prescrizione ventennale l’azione di restitutio in integrum per la sopraelevazione che alteri l’aspetto o il decoro architettonico dell’intero immobile, richiamando il principio di Cass. n. 17035/2012. Non ha però considerato che il condomino, con ricorso cautelare, aveva dedotto l’alterazione dell’equilibrio estetico dell’edificio e domandato misure urgenti, manifestando così la volontà di far valere il proprio diritto.
Al ricorso cautelare ex art. 688 cod. proc. civ. va quindi riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione. In base all’art. 2943, primo comma, cod. civ., la cui ampia dizione affianca al giudizio di cognizione quelli di esecuzione e conservativo, ogni tutela anticipatrice rientra tra gli atti idonei a interrompere la prescrizione, in ragione della strumentalità che lega tutela cautelare e tutela definitiva (così Cass. n. 13302/2012).
La Corte respinge l’obiezione dei ricorrenti principali, che invocano l’orientamento sull’usucapione secondo cui solo gli atti giudiziali diretti a ottenere la privazione del possesso interrompono il possesso. Tale orientamento è inconferente: nel caso in esame l’atto giudiziale è appunto il ricorso cautelare diretto a ottenere dal giudice la privazione del possesso nei confronti del possessore.
La Corte ribadisce infine che aspetto architettonico e decoro architettonico, pur differenti, sono complementari e che anche la sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato senza recare rilevante disarmonia (cfr. Cass. n. 17350/2016). L’accoglimento del secondo motivo assorbe il primo motivo del ricorso incidentale e l’intero ricorso principale; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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