Servitù pedonale e carrabile: distinzione di contenuto e legittimazione (Cass. civ. Sez. II n. 1428 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La servitù di passo carrabile si differenzia da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del contenuto, perché, condividendo con quest’ultima la funzione di consentire il transito delle persone, soddisfa l’ulteriore esigenza di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante. Ne consegue che dall’esistenza della servitù di passaggio pedonale non può desumersi l’esistenza di quella di passo carrabile, né il passaggio a piedi costituisce atto idoneo a conservare il possesso della servitù di passaggio con automezzi. Nell’actio negatoria servitutis la legittimazione attiva e passiva compete a coloro che sono titolari delle posizioni dominicali, rispettivamente svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù; ove la legittimazione di una parte, assente all’atto della domanda, sopravvenga nel corso del giudizio, il procedimento può proseguire fino alla decisione, essendo sufficiente che essa sussista al momento della pronuncia.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello ha rigettato la sua impugnazione avverso la pronuncia di primo grado. Quest’ultima aveva accertato che il terreno dei controricorrenti era gravato, in favore del fondo limitrofo del ricorrente, da una servitù di passaggio a piedi e non, come preteso, da una servitù di passaggio carrabile.
I controricorrenti avevano originariamente agito in negatoria servitutis dichiarandosi proprietari del fondo servente quali eredi del dante causa. Il ricorrente deduce che tale soggetto era deceduto solo dopo la conclusione del giudizio di primo grado, con conseguente difetto della legittimazione attiva richiesta dall’art. 949 cod. civ. La questione arriva così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte conferma la lettura dei giudici di merito. La questione non attiene alla legittimazione ad agire intesa come condizione dell’azione, da valutare alla stregua delle prospettazioni dell’attore, ma alla effettiva titolarità della situazione giuridica dedotta in causa. La corte d’appello ha dato conto della circostanza incontroversa per cui gli attori avevano agito dicendosi proprietari del fondo e che il proprietario al momento della domanda era il loro dante causa.
Sul punto la Corte richiama il principio, già affermato in sede di legittimità, secondo cui nell’actio negatoria servitutis la legittimazione compete ai titolari delle posizioni dominicali e, nel caso in cui la legittimazione di una parte sopravvenga nel corso del giudizio, il procedimento può proseguire, poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l’azione ab origine, indipendentemente dal momento in cui si verifichi. Il motivo è quindi infondato.
Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che l’ampiezza della strada non incide sul contenuto della servitù accertato in base al titolo costitutivo. Richiamando il principio secondo cui dalla servitù di passaggio pedonale non può desumersi quella di passo carrabile, i giudici di merito non hanno trascurato alcuna circostanza rilevante. La censura che prospetta un diverso titolo costitutivo non è riconducibile ai motivi tassativi dell’art. 360 cod. proc. civ. ed è inammissibile.
Anche il terzo motivo è inammissibile: non coglie la ratio della decisione, fondata sull’accertamento del contenuto della servitù operato con la pronuncia di primo grado, rispetto alla quale gli altri atti richiamati sono stati valutati come non probanti di un contenuto più ampio. Il quarto motivo, che sollecita una rivalutazione delle prove testimoniali ai fini dell’usucapione, è parimenti inammissibile, restando la valutazione delle prove riservata al giudice del merito.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con gli accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.