Sisma Sicilia: rimborso IRPEF ammesso, IVA esclusa per contrasto con diritto UE (Cass. civ. Sez. V n. 29787 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso dei tributi previsto dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002 in favore dei soggetti colpiti dal sisma che nel 1990 ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, il beneficio non spetta ai contribuenti che svolgono attivita’ di impresa. Nel concetto eurounitario di impresa rientra anche il lavoratore autonomo, quale entita’ che, a prescindere dallo status giuridico, esercita un’attivita’ economica consistente nell’offrire beni e servizi. Il vantaggio resta tuttavia fruibile quando l’aiuto individuale rispetti le condizioni del regolamento de minimis, con onere probatorio a carico del contribuente. La riduzione dei tributi non e’ invece applicabile in materia di IVA, per contrasto con il diritto dell’Unione europea.
Il Fatto
Un contribuente, titolare di partita IVA e percettore di redditi da lavoro autonomo, aveva chiesto il rimborso del 90 per cento dei tributi versati per gli anni 1990, 1991 e 1992, invocando i benefici riconosciuti ai soggetti colpiti dal sisma che in quegli anni aveva interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto la domanda. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 6482/13/21, aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate.
Il giudice d’appello aveva richiamato la decisione della Commissione europea n. 5549 final del 14 agosto 2015, qualificando i benefici come aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, ma aveva ritenuto che il contribuente avesse provato, mediante autocertificazione, il rispetto della disciplina de minimis. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sugli aiuti di Stato e l’omesso esame della disciplina comunitaria, in particolare con riguardo all’IVA.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014, che riconosce il rimborso di quanto indebitamente versato con esclusione dei soggetti che svolgono attivita’ d’impresa, per i quali l’agevolazione e’ sospesa nelle more della verifica di compatibilita’ con l’ordinamento dell’Unione europea. Richiama quindi il consolidato orientamento secondo cui la definizione prevista dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002 opera in due simmetriche direzioni: pagamento del solo 10 per cento per chi non ha versato, rimborso del 90 per cento per chi ha gia’ pagato.
Il passaggio decisivo riguarda la nozione di impresa. Secondo la decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015, vincolante per il giudice nazionale, le misure agevolative costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. Da cio’ deriva che nel concetto eurounitario di impresa deve ricomprendersi anche il professionista lavoratore autonomo, poiche’ l’attivita’ di impresa prescinde dallo status giuridico e dalle modalita’ di finanziamento del soggetto.
Il beneficio non e’ pero’ precluso in assoluto. La Corte ribadisce che puo’ configurarsi un aiuto individuale conforme al regolamento de minimis, con la conseguenza che spetta al giudice di merito verificare la compatibilita’ del vantaggio con la relativa disciplina. Quando la soglia di irrilevanza viene superata, il beneficio deve essere negato nella sua interezza; in caso contrario occorre valutare le condizioni di compatibilita’ previste dalla decisione europea.
L’onere della prova grava sul contribuente che invoca il beneficio. In tale ambito e’ ammessa l’esibizione di documenti prima non ottenibili e l’accertamento di fatti divenuti presupposto della nuova regola giuridica. La Corte conferma che il contribuente puo’ provare mediante autodichiarazione il rispetto della disciplina de minimis, in deroga al regime istruttorio generale del processo tributario, fino alla piena funzionalita’ del registro centrale degli aiuti di Stato.
La Corte esclude invece la riduzione in materia di IVA. Il rimborso proporzionale delle somme corrisposte a tale titolo non soddisfa il principio di neutralita’ fiscale e non garantisce la riscossione integrale dell’imposta, ponendosi in contrasto con il diritto dell’Unione, come stabilito dalla Corte di giustizia nella causa C-82/14. Il ricorso e’ quindi parzialmente accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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