Tremonti ambiente esclusa per le imprese di scopo e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. V n. 30431 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Tremonti ambiente, l’art. 6 della legge n. 388 del 2000 non estende l’agevolazione alle cd. imprese di scopo. Nel definire agevolabili gli investimenti necessari per prevenire, ridurre e ripianare danni causati all’ambiente, il legislatore si riferisce ai danni ambientali inerenti all’attività dell’impresa investitrice, cioè ai danni causati dalla sua stessa attività. È affetta da motivazione apparente, e come tale nulla ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza che affermi la spettanza del beneficio con affermazioni apodittiche, senza indicare i documenti esaminati e senza alcun accertamento in fatto sull’attività esercitata. Parimenti viziata è la pronuncia che ometta del tutto di motivare su una questione ritualmente devoluta, qual è la data di realizzazione dell’impianto e la conseguente incompatibilità dell’agevolazione con il terzo conto energia.
Il Fatto
La controversia origina dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, relativa a IRES per l’anno d’imposta 2014. Oggetto del contendere è l’emendabilità della dichiarazione dei redditi, anche oltre i termini di cui all’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998, in relazione a due investimenti effettuati nel 2010 e nel 2011 dalla società contribuente ai sensi dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto l’appello principale della società e rigettato quello incidentale dell’ufficio, annullando l’atto impugnato. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, resistiti dalla società con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la omessa pronuncia su un motivo di appello, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; il secondo, in via subordinata, la motivazione apparente; il terzo la violazione dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000, perché l’agevolazione non competerebbe alle imprese di scopo. I tre motivi investono la medesima questione, pacificamente devoluta in appello dall’ufficio.
Il Collegio rileva che la Commissione regionale, pur affermando espressamente l’infondatezza del motivo dell’ufficio, lo ha fatto con una motivazione solo apparente, composta di asserzioni apodittiche e prive di riferimenti concreti alla questione devoluta: dalla pronuncia non emerge, invero, a quali documenti i giudici di merito abbiano fatto riferimento. La costruzione sintattica del periodo non consente neppure di ritenere con certezza che sussista una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado.
L’affermazione di primo grado, secondo cui il beneficio spetterebbe anche alle imprese di scopo, costituisce un mero asserto di diritto, privo di accertamento in fatto sull’attività esercitata, ed è errata perché contrasta con la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27089/2025; Cass. n. 16470/2025; Cass. n. 17807/2025; Cass. n. 9914/2025; Cass. n. 35919/2023; Cass. n. 25157/2023). I danni all’ambiente cui il legislatore ha riguardo sono quelli inerenti all’attività dell’impresa investitrice, cioè causati da tale sua attività.
Ne segue che il primo motivo è infondato, mentre il secondo e il terzo sono accolti. Quanto al quarto motivo, di omessa pronuncia, e al quinto, di motivazione apparente, con il sesto di omesso esame di fatto decisivo, il Collegio rileva che la Commissione regionale ha omesso del tutto di motivare sulla questione della data di realizzazione degli impianti e della dedotta incompatibilità dell’agevolazione con il terzo conto energia, questione che richiede accertamenti anche in fatto. Il quarto motivo è infondato, il quinto è accolto e il sesto assorbito.
La sentenza è dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, alla quale è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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