Inammissibile il ricorso fondato su rivalutazione delle prove in doppia conforme (Cass. civ. Sez. III n. 30017 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, ma la sola facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni del giudice di merito. Spetta in via esclusiva a quest’ultimo individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze del processo, quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti. La valutazione delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, che non è tenuto a un’esplicita confutazione degli elementi probatori non accolti. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è configurabile solo in presenza di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti e dotato di carattere decisivo, non essendo consentita la censura che miri a una rivalutazione del fatto. In ipotesi di doppia conforme è inammissibile la deduzione del vizio di omesso esame.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio, davanti al Giudice di pace, la compagnia assicuratrice chiedendo il pagamento dell’indennizzo per i danni riportati dalla propria autovettura in seguito a un tentativo di furto. Il Giudice di pace aveva rigettato la domanda, compensando le spese di lite.
In sede di appello il Tribunale aveva respinto l’impugnazione principale e accolto quella incidentale della compagnia sulle spese, condannando l’appellante anche al pagamento di quelle del primo grado. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, rimanendo la società assicuratrice intimata.
La Motivazione della Corte
I due motivi, strettamente connessi, sono stati esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. Il ricorrente lamentava, da un lato, la violazione dell’art. 124 cod. pen. per avere il giudice di merito valutato scarsamente probante una querela presentata oltre venti giorni dopo l’evento, benché nel rispetto del termine di tre mesi; dall’altro, l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nella valutazione della deposizione testimoniale.
La Corte ha anzitutto chiarito che il Tribunale non aveva affatto ritenuto intempestiva la querela, limitandosi a valorizzarne la non immediata presentazione nell’ambito della complessiva valutazione istruttoria. Ha poi ribadito il principio secondo cui al giudice di legittimità spetta il solo controllo di correttezza giuridica e coerenza logico-formale, restando riservata al giudice di merito la scelta delle fonti del convincimento e la valutazione dell’attendibilità delle prove.
Quanto alla dedotta omissione, la censura è stata giudicata inammissibile per l’impossibilità di configurare il vizio in presenza di una ipotesi di doppia conforme. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui il vizio è ravvisabile solo in caso di omesso esame di un fatto storico decisivo, non essendo ammessa la censura volta a una rivalutazione del fatto o a una diversa interpretazione delle prove.
La Corte ha inoltre osservato che il secondo motivo è incongruo, poiché il giudice di seconde cure si era fatto carico di esaminare la deposizione del teste, ritenendola inattendibile con motivazione insindacabile in sede di legittimità. Quanto agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., è stato richiamato l’insegnamento di Sezioni Unite n. 20867 del 2020: la violazione dell’art. 115 è deducibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti e disposte fuori dei propri poteri officiosi, mentre è inammissibile la doglianza sul maggiore convincimento attribuito ad alcune prove; la violazione dell’art. 116 è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il prudente apprezzamento o abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello di legge.
Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con conseguente obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione dell’intimata.
Nota della Redazione
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