Accise, saldo creditorio non reclamabile prima della chiusura del rapporto (Cass. civ. Sez. V n. 30020 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accise sui prodotti energetici, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale di consumo costituisce una modalità di pagamento dell’imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto, e non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario. Il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 per il rimborso dell’eventuale credito di imposta decorre, pertanto, dal momento di presentazione dell’ultima dichiarazione annuale di consumo, dalla quale sia risultato il credito medesimo. Nel corso del rapporto il credito regolarmente riportato nelle successive dichiarazioni non incorre in alcuna decadenza, è preclusa la richiesta anticipata di rimborso ed è consentito il trasferimento contabile del credito ad altra posizione gestita dal medesimo contribuente.

Il Fatto

A seguito della verifica della contabilità e delle dichiarazioni annuali di consumo di gas naturale presentate da una società per gli anni dal 2008 al 2011, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli accertò che la società, che aveva chiesto il trasferimento del credito vantato verso altro Ufficio doganale, era ancora debitrice di una parte dell’accisa. Emise quindi l’avviso di pagamento per il recupero del tributo e un separato atto di irrogazione della sanzione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, rigettando contestualmente l’istanza di rimborso per intervenuta decadenza.

La società contribuente impugnò gli atti davanti alla CTP di Bologna, che accolse i ricorsi. L’Ufficio propose appelli separati, rigettati dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna: i giudici di appello ritennero che, per effetto del meccanismo di versamento rateale dell’accisa e della contabilizzazione annuale previsti dall’art. 26 del d.lgs. n. 504 del 1995, ogni posizione rimanesse aperta e non fosse configurabile alcun termine intermedio di decadenza. Avverso tali statuizioni l’Agenzia ha proposto ricorsi per cassazione, poi riuniti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il motivo con cui l’Agenzia deduce la violazione degli artt. 14 e 26 TUA, richiamando l’orientamento secondo cui il rimborso dell’accisa indebitamente versata va richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dal pagamento, senza che la successiva detrazione del credito sposti il dies a quo. Rileva però che tale indirizzo è stato espressamente abbandonato con la sentenza n. 16261 del 2019, in adesione a quello già enunciato da Cass. n. 9283 del 2013 e ribadito da Cass. n. 3051 del 2019.

Il Collegio valorizza la peculiarità del sistema di liquidazione dell’accisa sul gas e sull’energia elettrica disciplinato dal comma 8 dell’art. 26 TUA: il pagamento avviene in rate di acconto mensili, calcolate sui consumi dell’anno precedente, con versamento a conguaglio entro febbraio dell’anno successivo. Le rate mensili non corrispondono ad autonomi debiti, ma a modalità di adempimento di un unico debito frazionato.

A tale meccanismo si aggiunge la compensazione di cui all’art. 56, comma 1, TUA, secondo cui le somme versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto, fino all’esaurimento del rapporto tributario. Ne deriva che, in corso di rapporto, l’accredito non è configurabile come pagamento indebito e non trova applicazione il termine biennale dell’art. 14, comma 2, TUA.

Il versamento in eccesso diventa indebito solo quando, terminata la somministrazione, rimane a conguaglio una maggiore somma che il contribuente non è più obbligato a utilizzare in compensazione. Solo alla fine del rapporto, emergendo dall’ultima dichiarazione un conguaglio a credito, questi potrà esigere il credito, con decorrenza del termine biennale dalla data del pagamento in eccesso, coincidente con la presentazione dell’ultima dichiarazione annuale.

La Corte dà continuità a tale principio, riaffermato da Cass. n. 27290 del 2019 e da Cass. n. 26079 del 2023, che ha richiamato Cass. n. 5808 del 2020 e Cass. n. 11813 del 2020: nel corso del rapporto il credito non incorre in decadenza se regolarmente riportato, è preclusa la richiesta anticipata di rimborso ed è consentito il trasferimento contabile ad altra posizione. I ricorsi sono quindi rigettati, con compensazione delle spese in ragione del recente consolidamento dell’orientamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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