No alla Cassazione la rivalutazione del merito sul diritto di critica (Cass. civ. Sez. III n. 29984 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione assume rilievo solo quando la motivazione sia del tutto apparente, affetta da irriducibile contrasto logico ovvero inidonea a integrare il minimo costituzionale. La verifica del rispetto del requisito della continenza, quale limite del diritto di critica, attiene al giudizio di merito e non può essere rimessa alla Corte di cassazione, né può risolversi in una rivalutazione delle emergenze istruttorie. Il pregiudizio all’onore e alla reputazione non costituisce danno in re ipsa: la sua liquidazione richiede un accertamento concreto, condotto attraverso indici di gravità che il giudice di merito è tenuto a esplicitare. Ne discende che un ricorso costruito sulla sola contestazione delle valutazioni probatorie è inammissibile, restando escluso il sindacato di legittimità sul merito della controversia.

Il Fatto

Nel corso di una causa civile relativa alla cattiva esecuzione dei lavori di rivestimento di una facciata di abitazione, il ricorrente aveva inviato a diverse autorità giudiziarie e amministrative, nonché agli Ordini forensi di appartenenza, un atto di denuncia e querela nei confronti di due avvocati che assistevano la società produttrice dei materiali edili impiegati.

Il competente Consiglio Distrettuale di Disciplina aveva avviato un procedimento a carico dei due legali, conclusosi con l’archiviazione della notizia di illecito disciplinare per manifesta infondatezza. I professionisti convenivano quindi in giudizio il denunciante, chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Padova accoglieva la domanda e condannava il ricorrente al pagamento di una somma in favore di ciascuno dei legali; la Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello. Avverso tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione su tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., assumendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse da considerare apparente, in quanto non riferibile alle reali risultanze processuali e non idonea a esplicitare il percorso logico seguito. La Corte ha respinto la censura, rilevando che la sentenza impugnata richiama in modo puntuale i passaggi della decisione di prime cure relativi alla condotta del ricorrente, al contenuto dell’esposto, alla valutazione sul carattere diffamatorio e alle conseguenze pregiudizievoli, e che al par. 6.2. spiega perché le espressioni usate esorbitino dal diritto di critica, non rispettando il requisito della continenza.

Non sussiste dunque alcun vizio della motivazione, non essendo la stessa apparente né affetta da irriducibile contrasto logico, e risultando idonea a integrare il cd. minimo costituzionale. La Corte richiama espressamente le Sezioni Unite n. 8053 del 7/04/2014 e, in motivazione, le Sezioni Unite n. 2767 del 30/01/2023.

Il secondo motivo lamentava la mancata applicazione della scriminante posta a base della critica, con richiamo a un’esimente indicata come art. 54 cod. pen. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, in disparte l’erroneo riferimento normativo: il motivo tende a una rivalutazione delle emergenze istruttorie del giudizio di primo grado, non consentita in sede di legittimità. Sono richiamate le Sezioni Unite n. 34476 del 27/12/2019, la Sez. VI-V n. 29404 del 7/12/2017 e la Sez. I n. 16056 del 2/08/2016. Le censure si risolvono, all’evidenza, nella contestazione delle valutazioni di merito, già sostenute da adeguata motivazione.

Il terzo motivo deduceva la nullità della sentenza per errata applicazione degli artt. 595, 598 e 599 cod. pen., con violazione del principio iudex iusta alligata et probata iudicare debet, e nella parte in cui il giudice avrebbe ritenuto il pregiudizio all’onore e alla reputazione come danno in re ipsa. Anche tale motivo è in parte inammissibile, per le ragioni già esposte, e in parte infondato: la sentenza impugnata afferma l’esatto contrario, precisando che il pregiudizio all’onore e alla reputazione non è in re ipsa, ed elenca puntualmente gli indici di gravità dell’illecito, dalla lesione della sfera professionale alle conseguenze lavorative e all’assenza di riparazione ad opera dell’autore.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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