Riserva generica e decadenza dell’appaltatore dalla domanda di pagamento (Cass. civ. Sez. I n. 23415 del 17.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva che l’appaltatore iscriva avverso l’ordine di servizio è soggetta al requisito di specificità quanto all’indicazione del quantum risarcitorio richiesto. La clausola contrattuale che impone la formulazione specifica delle pretese si applica, in modo onnicomprensivo, a ogni contestazione, domanda o riserva dell’appaltatore, non essendo limitata alle sole riserve in senso stretto. La relativa decadenza opera anche quando la domanda non sia qualificabile come riserva tecnica. L’interpretazione della clausola contrattuale integra accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, ove sorretta da motivazione plausibile, non è censurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La società appaltatrice si aggiudicava un contratto d’appalto per la realizzazione di uno scalo merci, comprensivo della bonifica da ordigni bellici inesplosi. L’Autorità militare, con nota del 24/5/2002, prescriveva l’estensione degli interventi di bonifica fino a cinque metri di profondità, e fino a sette metri ove fossero previsti scavi superiori.

Con ordine di servizio n. 39 del 2/7/2002, comunicato il 3/7/2002, la direzione dei lavori richiamava l’art. 22 del contratto, prevedendo il compenso a misura. L’appaltatrice iscriveva riserva il 18/7/2002, senza quantificare il danno. Il verbale di constatazione del 2/2/2004 attestava la volontà della committente di non riconoscere alcun compenso aggiuntivo. La società agiva quindi per il pagamento del corrispettivo per la bonifica. Il tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello di Roma confermava, ravvisando la decadenza per difetto di specificità della riserva. Proponeva ricorso per cassazione la società appaltatrice.

La Motivazione della Corte

La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse accolto un’eccezione di decadenza diversa da quella proposta dalla committente, incentrata sulla necessità della riserva. Il motivo è inammissibile: la committente aveva mantenuto ferma l’eccezione di decadenza in entrambi i gradi, riferendola all’assenza di specificità del contenuto della riserva, carente nel quantum. La Corte d’appello si è limitata a chiarire che il requisito di specificità opera anche a prescindere dalla qualificazione della domanda come riserva.

La Corte di legittimità richiama la distinzione, affermata da Cass., sez. 6-5, 21/12/2017, n. 30684, tra omesso esame di una domanda e interpretazione che ne abbia dato il giudice del merito: solo nel primo caso si configura la violazione dell’art. 112 c.p.c.; nel secondo l’accertamento è di fatto, con controllo limitato alla correttezza della motivazione.

Con il secondo motivo la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1370 c.c., dolendosi dell’applicazione dell’art. 44 delle condizioni generali di contratto a ogni domanda dell’appaltatore. Anche questo motivo è inammissibile: la ricorrente, pur richiamando i canoni ermeneutici, chiede di sovrapporre una propria lettura a quella del giudice di merito.

La Corte ribadisce che, in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti è indagine di fatto, censurabile solo per violazione dei canoni legali di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. Il ricorrente deve specificare in quale punto e modo il giudice del merito se ne sia discostato, non bastando la mera contrapposizione tra due letture. Quando di una clausola sono possibili più interpretazioni, non è consentito dolersi in legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (si richiamano, tra le altre, Cass. n. 6156 del 2019, Cass. n. 5647 del 2019, Cass. n. 24539 del 2009).

Nel merito, la Corte territoriale ha interpretato l’art. 44 come disciplina onnicomprensiva di contestazioni, domande e riserve, richiedente formulazione specifica, indicazione delle conseguenze economiche e invio entro quindici giorni. L’appaltatrice, all’epoca della riserva, disponeva dei dati oggettivi sul costo della bonifica. La quantificazione intervenuta due anni dopo è stata ritenuta tardiva. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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