Contributo di solidarietà illegittimo e prescrizione dalla notifica del ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30092 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare atti o provvedimenti che, in funzione dell’equilibrio di bilancio e della stabilità della gestione, impongano una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri ad esso applicabili. Tali atti sono incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e danno luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. Quanto alla prescrizione, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili. L’effetto interruttivo della prescrizione, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso in cancelleria, ma con la sua notificazione al convenuto.
Il Fatto
Un professionista adiva il Tribunale per ottenere la riliquidazione della pensione erogata dalla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, sostenendo che il trattamento era stato illegittimamente ridotto per effetto del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate. Chiedeva dichiararsi l’inefficacia della trattenuta e la condanna della Cassa alla restituzione delle somme.
Il Tribunale accoglieva il ricorso, ritenendo illegittima la trattenuta. La Cassa proponeva appello e la Corte d’Appello respingeva l’impugnazione. Avverso tale sentenza la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal professionista con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la Cassa deduceva violazione di plurime disposizioni normative e regolamentari, sostenendo l’autonomia normativa dell’ente e il limite dell’equilibrio finanziario a tutela di tutti gli iscritti. Il motivo è infondato. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre trattenute su un trattamento già determinato, perché ciò viola il principio del pro rata e integra una prestazione patrimoniale riservata al legislatore.
Il Collegio richiama in particolare Cass. n. 31875 del 2018 e i più recenti arresti conformi, fino a Cass. n. 7270 del 2025, del tutto aderente alla fattispecie e richiamabile anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.c..
Con il secondo motivo, in subordine, la Cassa contestava il rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale. Anche tale motivo è infondato: la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. presuppone la liquidità ed esigibilità del credito. Ove sia contestato l’ammontare del trattamento, il diritto alla riliquidazione ricade nella prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., come affermato da Cass. n. 31527 del 2022.
Con il terzo motivo la Cassa censurava il dies a quo della prescrizione, individuato dal giudice di merito nella data di deposito del ricorso di primo grado. Il motivo è fondato. Il ricorso fu depositato il 27.11.2019 ma notificato il 20.12.2019. L’effetto interruttivo della prescrizione richiede che il debitore abbia conoscenza legale dell’atto, sicché, nel processo del lavoro, esso non si produce col deposito in cancelleria ma con la notificazione al convenuto, non operando la scissione degli effetti della notificazione (richiamata Cass. n. 4034 del 2017).
Il ricorso è pertanto accolto solo sul terzo motivo, con cassazione con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione; nel resto è respinto.
Nota della Redazione
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