Transito tra comparti e inquadramento dello psicologo secondo il profilo di destinazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12788 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di transito del personale tra amministrazioni appartenenti a comparti diversi della contrattazione collettiva, l’inquadramento del dipendente nell’amministrazione di destinazione va operato alla stregua dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, in base al quale si applicano i CCNL del cessionario e occorre individuare il profilo professionale corrispondente a quello posseduto nell’amministrazione di provenienza. Ne consegue che, ove la declaratoria del comparto di destinazione non ricomprenda la qualifica rivestita dal dipendente, l’inquadramento va effettuato nel profilo della dirigenza, senza che rilevi la mancata previsione in pianta organica del posto, non venendo in discussione l’attribuzione di mansioni superiori ma la corretta qualificazione del rapporto al momento del trasferimento ope legis. La contestazione sull’esistenza del posto vacante in pianta organica costituisce mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio, con conseguente applicazione della regola generale sull’onere della prova a carico della parte che agisce.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal trasferimento di una dipendente, inquadrata come psicologa nella categoria D del comparto Enti locali, nei ruoli di un’Azienda Sanitaria Provinciale, a seguito del piano di trasferimento del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici disposto con legge regionale. L’azienda sanitaria, al momento del transito, aveva inquadrato la dipendente nella categoria D del comparto Sanità per il personale non dirigenziale.
La lavoratrice aveva invece chiesto il riconoscimento delle mansioni superiori dirigenziali svolte, invocando l’applicazione dell’art. 27 del CCNL dell’area della dirigenza sanitaria. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello, in riforma, la rigettava sul rilievo che nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato mancasse lo specifico atto organizzativo che individuasse in pianta organica la posizione dirigenziale rivendicata. Avverso tale decisione la dipendente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato i primi due motivi, rigettandoli. Quanto al primo, relativo all’art. 434 c.p.c., ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 27199 del 2017, secondo cui l’atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, senza che occorrano forme sacramentali. Nel secondo motivo, la dedotta tardività dell’eccezione sull’inesistenza del posto in pianta organica è stata respinta, trattandosi di mera difesa volta a contestare la sussistenza del diritto azionato, proponibile in ogni fase del giudizio, con onere probatorio gravante sulla parte attrice.
Nel merito, la Corte ha accolto il terzo motivo, censurando l’impostazione della sentenza impugnata che aveva erroneamente qualificato la questione in termini di esercizio di mansioni superiori. La vicenda andava piuttosto ricostruita come ipotesi di erroneo inquadramento al momento del transito, disciplinata dall’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e dal rinvio all’art. 2112 c.c., non già dall’art. 52 del medesimo decreto, norma che regola lo svolgimento di mansioni superiori e che presuppone un rapporto già correttamente inquadrato.
La Cassazione ha evidenziato che la declaratoria della categoria D del comparto Sanità non ricomprende il profilo dello psicologo, il quale, ai sensi dell’art. 1 del CCNL 5/12/1996, appartiene all’area della dirigenza sanitaria. In applicazione del principio per cui, all’esito del trasferimento, si applicano i CCNL del cessionario, il profilo professionale andava individuato in quello dirigenziale, non essendovi altra conforme corrispondenza nell’amministrazione di destinazione.
La Corte ha richiamato il precedente in tema di psicologi penitenziari trasferiti al Servizio Sanitario Nazionale, in cui è stato chiarito che l’inquadramento nell’area dirigenziale non costituisce attribuzione di mansioni superiori, bensì attestazione della corrispondenza del profilo secondo la classificazione del personale dell’amministrazione di destinazione. Non viene pertanto in rilievo la necessità di un preventivo provvedimento istitutivo del posto dirigenziale, trattandosi della corretta applicazione dell’inquadramento alle mansioni pacificamente svolte.
La Corte ha, quindi, cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, demandando anche il regolamento delle spese.
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Nota della Redazione
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