Azione revocatoria, eccezione di incompetenza territoriale incompleta e inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 30134 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella controversia avente ad oggetto l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., la competenza per territorio deve essere determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., trattandosi di lite relativa a diritti di obbligazione. Ne consegue che l’eccezione di incompetenza non può essere limitata al solo foro generale del convenuto, ma deve investire tutti i criteri di collegamento astrattamente applicabili. Ove l’eccezione sia incompleta, essa è inammissibile e il giudice adito non può declinare la propria competenza.
Il Fatto
Un avvocato agisce in via revocatoria ex art. 2901 c.c. per ottenere la dichiarazione di inefficacia di un atto di donazione con cui un immobile era stato trasferito a un familiare, a tutela di un credito professionale maturato in un precedente giudizio. I convenuti eccepiscono l’incompetenza per territorio del giudice adito, invocando il foro generale delle persone fisiche, avendo residenza in un diverso circondario, e il foro del luogo in cui era sorta l’obbligazione.
Il Tribunale di Tivoli accoglie l’eccezione e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, assegnando termine per la riassunzione. Il ricorrente propone regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., contestando la statuizione, mentre i resistenti e un’interveniente depositano memorie. Il Procuratore Generale chiede il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ritiene il ricorso ammissibile ai sensi dell’art. 42 c.p.c., perché il provvedimento impugnato regola definitivamente la competenza, declinandola. È respinta altresì l’eccezione di nullità della procura speciale, in quanto la stessa, pur denominata “delega” e priva di data, è inequivocamente riferita al conferimento dello ius postulandi per la proposizione del regolamento.
Nel merito, la Corte osserva che i convenuti avevano contestato la competenza sotto due profili: il foro generale delle persone fisiche ex art. 18, primo comma, c.p.c. e il foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione ex art. 20 c.p.c. Il giudice adito aveva ritenuto la competenza del Tribunale di Roma, escludendo elementi idonei a radicare la causa dinanzi a sé.
Tale statuizione è errata. L’eccezione sollevata era incompleta, perché non aveva attinto né il foro del domicilio dei convenuti né il foro del luogo di esecuzione dell’obbligazione. La Corte richiama il principio secondo cui, poiché l’azione revocatoria concerne un’obbligazione da tutelare mediante la dichiarazione di inefficacia relativa del negozio, la competenza va determinata in base ai criteri degli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che anche in tali controversie l’eccezione non può limitarsi al foro generale del convenuto, ma deve investire tutti i criteri di collegamento applicabili (Cass. n. 1594/2020; conf. Cass. n. 7377/1993; Cass. n. 2307/1988).
Pertanto, il Tribunale di Tivoli non avrebbe potuto declinare la propria competenza, stante l’incompletezza e la conseguente inammissibilità dell’eccezione. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Tivoli, con termine di tre mesi per la riassunzione, condannando i resistenti alle spese in favore del ricorrente e compensando le spese nei rapporti con l’interveniente.
Nota della Redazione
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