Denuncia di falso non infondata non integra illecito disciplinare notarile (Cass. civ. Sez. II n. 8509 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione al pubblico ministero di una denuncia di falso in atto pubblico non manifestamente infondata, da parte del notaio sottoposto a procedimento disciplinare, rientra nell’esercizio del diritto di difesa e non integra di per sé l’illecito disciplinare di cui all’art. 147, primo comma, lettera a), legge notarile. La condotta lesiva del decoro e del prestigio della categoria non può essere ravvisata nella denuncia in quanto tale, ma solo nell’accertata responsabilità del soggetto accusato. Il vizio di motivazione apparente, denunciabile in cassazione, ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione; è invece irrilevante il semplice difetto di sufficienza. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non è deducibile come vizio di legittimità quando in realtà si traduce nella richiesta di un sindacato di merito sull’adeguatezza delle valutazioni riservate al giudice del gravame.

Il Fatto

Il notaio, sottoposto a procedimento disciplinare, veniva audito dal Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia. In relazione al verbale di quella audizione, il professionista presentava alla Procura della Repubblica una denuncia di falso in atto pubblico.

Il Consiglio Notarile chiedeva alla Commissione Regionale di Disciplina del Lazio la sospensione del notaio per sei mesi, ravvisando la violazione dell’art. 147, primo comma, lettera a), legge notarile, per avere infondatamente accusato il Consiglio di approvazione di un verbale falso. La Commissione rigettava la richiesta. La Corte di Appello di Roma respingeva il reclamo del Consiglio. Quest’ultimo ricorreva in cassazione con due motivi, avversati dal notaio con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il Consiglio Notarile deduceva violazione degli artt. 111 Cost., 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., sostenendo che l’ordinanza impugnata fosse solo apparentemente motivata: la Corte territoriale non avrebbe esaminato le espressioni dell’esposto, avrebbe attribuito arbitrarie intenzioni al notaio e non avrebbe spiegato le ragioni della ritenuta non offensività dei toni usati.

La Corte di Cassazione ritiene il motivo infondato. L’ordinanza impugnata descrive la condotta oggetto di censura, elenca i profili di falsità denunciati, dà conto delle argomentazioni della decisione della Commissione Regionale e dei motivi di reclamo. La Corte territoriale ha condiviso la decisione secondo cui la presentazione della denuncia non era in sé integrativa di illecito disciplinare e rientrava nella legittima attività di difesa del notaio rispetto all’incolpazione originaria. Ha inoltre escluso il carattere pretestuoso della denuncia, valorizzando il rinvio a giudizio di alcuni membri del Consiglio per il reato di falso, indice che la denuncia non era manifestamente infondata né calunniosa.

Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 07.04.2014, la Corte ricorda che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. opera come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. La motivazione apparente ricorre quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, secondo il principio affermato da Cass. n. 2767/2023. Nel caso di specie la motivazione è ben al di sopra di tale soglia: le espressioni usate non erano, per toni, offensive né denigratorie, e la presentazione dell’esposto era tutt’altro che ingiustificata.

La Corte afferma che la presentazione di una denuncia non manifestamente infondata di un reato, in particolare di un reato pluri-offensivo quale il falso in atto pubblico, non è mai lesiva del decoro dell’accusato. Ragionando all’opposto, ogni denuncia non infondata sarebbe automaticamente una calunnia. Compromettente per il decoro e il prestigio della categoria può essere solo l’accertata responsabilità dell’accusato.

Con il secondo motivo si lamentava violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello travisato le dichiarazioni rese dal notaio. Il motivo è inammissibile. Richiamando le Sezioni Unite n. 5792 del 2024, la Corte precisa che il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, ovvero è deducibile ai sensi dell’art. 360, nn. 4 o 5, cod. proc. civ.. Nel caso concreto il ricorrente veicola in realtà un tentativo di ottenere un giudizio di merito sulla continenza delle espressioni usate. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *