Omessa distrazione delle spese: correzione dell’errore materiale (Cass. civ. Sez. V n. 30646 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore dichiaratosi antistatario, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non gli ordinari mezzi di impugnazione, non qualificandosi la richiesta di distrazione come domanda autonoma. La procedura di correzione è coerente con l’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., rispetta il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e assicura al difensore distrattario un titolo esecutivo in tempi rapidi. Il rimedio è esperibile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione. L’istanza può essere presentata sia dal difensore antistatario sia dalla parte da lui rappresentata, senza che rilevi una proposizione “in proprio” dell’istanza.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza con cui la Corte, decidendo il giudizio di legittimità, aveva condannato in solido la controricorrente e la resistente al pagamento delle spese, liquidate in euro 12.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie, accessori ed esborsi. Il dispositivo non aveva disposto la distrazione delle spese in favore del difensore, che si era dichiarato antistatario con memoria depositata nel corso del giudizio.
La controricorrente e la resistente non hanno svolto attività difensiva nel procedimento di correzione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione del rimedio utilizzabile. In assenza di un’espressa indicazione legislativa, l’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione non si impugna con i mezzi ordinari, perché la richiesta di distrazione non è una domanda autonoma: essa è quindi emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.
Il collegio valorizza la coerenza del rimedio con l’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., che proprio alla correzione si richiama quando la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese. La scelta tutela il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, consente al difensore distrattario di ottenere più rapidamente il titolo esecutivo ed è ammessa, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche contro le pronunce della Cassazione.
Su questo indirizzo la Corte richiama le Sezioni Unite n. 16037 del 2010, confermate da Cass. n. 12437 del 2017 e Cass. n. 5082 del 2024. Quanto alla legittimazione, l’istanza può provenire tanto dal difensore antistatario quanto dalla parte rappresentata, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” da una in rappresentanza della parte e in forza dell’originaria procura, come affermato da Cass. n. 15302 del 2023.
Nel merito, l’errore materiale è effettivo: la richiesta di distrazione era stata avanzata con memoria del 13.05.2024, ma nulla compariva in dispositivo o in motivazione. La Corte dispone pertanto la correzione aggiungendo le parole «da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosene antistatario» nel punto 8 del “Considerato che” e, nel dispositivo, le parole «da distrarsi in favore del difensore antistatario» dopo l’importo degli esborsi.
Nulla è infine dovuto per le spese, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione, nel quale non è individuabile una parte soccombente in senso proprio, secondo Cass. n. 26566 del 2023. Le correzioni vanno annotate a cura della cancelleria sull’originale del provvedimento.
Nota della Redazione
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