Escussione garanzia Fondo PMI: surroga privilegiata senza integrale soddisfazione (Cass. civ. Sez. I n. 30645 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di garanzia pubblica concessa dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l’escussione della garanzia da parte del creditore determina la surrogazione del Fondo nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto autonomo e distinto, di natura privilegiata, volto non al recupero del credito originato dal finanziamento ma a riacquisire le risorse pubbliche impiegate. Il Fondo, che garantisce il soggetto finanziatore e non il finanziato, non assume la posizione di coobbligato solidale ai sensi degli artt. 1292 ss. cod. civ.; non trova quindi applicazione l’art. 61, secondo comma, l. fall., che disciplina i soli rapporti tra coobbligati solidali. Ne consegue che il Fondo può insinuarsi al passivo in via privilegiata anche quando il pagamento alla banca garantita non sia stato integralmente satisfattorio e la banca stessa si sia già insinuata al passivo.
Il Fatto
Una banca aveva erogato a una società un mutuo chirografario, garantito per l’80% dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, gestito dalla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale. A fronte dell’inadempimento della mutuataria, il gestore del Fondo versò alla banca l’importo garantito, mentre la banca finanziatrice si insinuò al passivo del fallimento della debitrice al netto di quanto recuperato.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione, per conto del gestore, chiese di essere ammessa al passivo del fallimento per il recupero dell’agevolazione. Il tribunale rigettò l’opposizione allo stato passivo, ritenendo che il pagamento eseguito dal gestore fosse solo parziale e quindi inidoneo a fondare l’ammissione, poiché l’art. 61 l. fall. consentirebbe il regresso solo dopo l’integrale soddisfacimento del creditore. Il gestore propose ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto. Il provvedimento impugnato contrasta con il principio, più volte affermato, secondo cui l’escussione della garanzia determina la surrogazione del Fondo nella posizione del garantito, con nascita di un diritto autonomo e distinto, di natura privilegiata (Cass. n. 1005 del 2023; Cass. n. 6508 del 2020; Cass. n. 36495 del 2023; Cass. n. 9657 del 2024).
Il giudice di legittimità ricostruisce il quadro normativo. L’art. 2, comma 100, lett. a), della l. n. 662/1996 ha previsto il finanziamento pubblico di un Fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale, allo scopo di assicurare una parziale copertura ai crediti concessi dagli istituti di credito alle piccole e medie imprese. L’art. 2 del d.m. 20/6/2005 stabilisce che la garanzia è esplicita, incondizionata e irrevocabile, concessa nella misura massima variabile tra il 60% e l’80%, e che in caso di inadempimento i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi garantiti. Il d.lgs. n. 123/1998, all’art. 9, commi 4 e 5, prevede che i crediti nascenti dai finanziamenti siano preferiti a ogni altro titolo di prelazione e che al recupero si provveda con l’iscrizione al ruolo.
Da tale assetto la Corte desume che il credito del Fondo presuppone soltanto l’intervenuto pagamento nella percentuale prevista all’istituto di credito, non occorrendo un formale provvedimento di revoca del beneficio. I crediti del Fondo sono assistiti da privilegio sin dalla nascita (Cass. n. 33369 del 2023).
Il passaggio decisivo riguarda la qualificazione soggettiva. Il Fondo, non avendo garantito il finanziato ma il finanziatore, non assume la posizione di coobbligato solidale: tanto per la natura pubblicistica del suo credito, quanto per l’autonomia del diritto sorto dall’escussione, non trova applicazione l’art. 61, secondo comma, l. fall. Il Fondo, adempiendo per l’intero la propria obbligazione, realizza il presupposto per insinuarsi al passivo in collocazione privilegiata, a prescindere dalla integrale soddisfazione della banca finanziatrice, il cui credito chirografario, nella misura corrispondente alle somme rimborsate, si è comunque estinto ed è surrogato dal diverso diritto del Fondo (Cass. n. 1453 del 2022).
La Corte conferma infine che l’azione del garante, pur mirando al medesimo risultato economico della surrogazione o del regresso, se ne distingue perché non costituisce esercizio del diritto del creditore garantito, ma trova fondamento nell’atto di concessione della garanzia. Il ricorso è accolto, con assorbimento del secondo motivo e del ricorso incidentale; il decreto è cassato con rinvio al Tribunale di Brescia, in differente composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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