Conto cointestato e onere della prova nei versamenti bancari non giustificati (Cass. civ. Sez. 5 n. 16069 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento fiscale, la presunzione legale relativa di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 attribuisce natura imponibile ai versamenti bancari non giustificati e comporta l’onere, a carico del contribuente, di fornire specifica giustificazione delle movimentazioni contestate, dimostrando che le stesse non derivano da operazioni imponibili. La cointestazione del conto corrente non impone all’Ufficio alcun onere probatorio aggiuntivo, né determina un’inversione dell’onere della prova: la verifica fiscale può legittimamente indirizzarsi anche su conti intestati al coniuge o al familiare del contribuente, desumendone la riferibilità da elementi sintomatici. Il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola dell’art. 2697 c.c., ma opera solo come criterio ermeneutico in caso di disposizioni non univoche. Il contribuente imprenditore può sempre eccepire l’incidenza percentuale dei costi relativi ai prelevamenti non giustificati.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale generale, la Guardia di Finanza rilevava versamenti non giustificati per complessivi euro 28.000,00 sul conto corrente cointestato del contribuente con il coniuge. Sulla base della presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, l’Ufficio accertava un maggior reddito di lavoro autonomo, recuperando a tassazione le maggiori II.DD. ed IVA. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale, ritenendo che la natura cointestata del conto imponesse all’Ufficio di verificare l’imputabilità dei versamenti all’attività professionale del coniuge, respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate. Avverso tale sentenza l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, escludendo in via preliminare i dedotti vizi di autosufficienza e di inammissibilità del ricorso. Il principio di autosufficienza, quale corollario del requisito di specificità dei motivi, non può essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, tale da incidere sulla sostanza del diritto in contesa, né può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti, quando il ricorso indichi puntualmente il contenuto degli atti richiamati nelle censure.
Nel merito, la Corte ha affermato che la presunzione legale relativa ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 comporta sempre l’onere probatorio a carico del contribuente di dare specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie contestate, per dimostrare che non derivano da operazioni imponibili. Tale conseguenza si ricollega, oltre che al regime legale, al principio di vicinanza della prova connaturato all’art. 2697 c.c. Le verifiche fiscali possono legittimamente indirizzarsi sui conti intestati al coniuge o al familiare del contribuente, desumendone la riferibilità da elementi sintomatici quali il rapporto di stretta familiarità, l’ingiustificata capacità reddituale dei congiunti e l’infedeltà delle dichiarazioni.
La Corte ha precisato che il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all’art. 2697 c.c., ma opera solo come criterio ermeneutico allorquando le disposizioni attributive non offrano indicazioni univoche per distinguere i fatti costitutivi da quelli estintivi, impeditivi o modificativi. La vicinanza attiene alla possibilità di conoscere il fatto, non alla concreta acquisizione della relativa prova.
Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale aveva operato una ingiustificata inversione dell’onere della prova, limitandosi a prendere atto della cointestazione del conto e dell’attività professionale del coniuge, senza che il contribuente fornisse alcuna specifica giustificazione dei versamenti contestati. Il giudice del rinvio dovrà inoltre tener conto, in tema di accertamenti bancari, dell’incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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