Inammissibile il ricorso che invoca la rivalutazione del merito (Cass. civ. Sez. V n. 30837 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, di omesso esame di un fatto decisivo o di abuso del diritto, miri in realtà a una rivalutazione delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito. L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove sono riservati al giudice del merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo il controllo logico-formale e della correttezza giuridica. In presenza di una doppia conforme di primo e secondo grado, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è proponibile solo se il ricorrente alleghi e dimostri che le ragioni di fatto delle due decisioni sono tra loro diverse. La compensazione legale presuppone crediti certi, liquidi ed esigibili, provati documentalmente o aliunde, che il giudice di merito ha motivatamente escluso.

Il Fatto

La contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza un avviso di accertamento per IVA relativo all’anno d’imposta 1996, dell’importo di euro 49.918,15. L’atto traeva origine da una segnalazione del sistema centrale dell’Anagrafe tributaria, che aveva rilevato l’omessa presentazione della dichiarazione IVA per il 1996, anno in cui la società compariva in atti di compravendita di fabbricati. La contribuente deduceva di essere creditrice verso l’Erario per somme superiori a quelle richieste e di non poter documentare integralmente la propria posizione fiscale, poiché la contabilità era stata parzialmente distrutta da un incendio presso i propri uffici amministrativi.

Sia la Commissione provinciale sia la Commissione tributaria regionale della Calabria rigettavano le domande. Avverso la sentenza d’appello la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resisteva l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal credito IVA del 1995 indicato nel modello, pari a euro 33.579,51, riportato in detrazione per l’anno successivo. La Corte l’ha dichiarato inammissibile, rilevando che la sentenza impugnata ha confermato integralmente la decisione di primo grado e che la doppia conforme preclude, ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., la proponibilità del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente specificato le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento delle due decisioni e non avendone così dimostrato la diversità. La Corte ha inoltre ricordato la giurisprudenza consolidata secondo cui il vizio investe l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; l’omesso esame di elementi istruttori non lo integra se il fatto rilevante è stato comunque considerato, e neppure il cattivo apprezzamento delle prove non legali dà luogo a un vizio rilevante.

Il secondo e il terzo motivo lamentavano la mancata operatività della compensazione, rispettivamente legale ex art. 1243, comma 1, cod. civ. e giudiziale ex art. 1243, comma 2, cod. civ. La Corte li ha dichiarati inammissibili, poiché le censure, formalmente costruite sul vizio di violazione di legge, sono in realtà dirette a contestare la ricognizione della fattispecie concreta, mediata dalla valutazione delle risultanze probatorie. La sentenza d’appello ha accertato l’insussistenza dei presupposti della compensazione legale, che richiede crediti certi, liquidi ed esigibili e la prova del credito ricavabile documentalmente o aliunde, anche per riconoscimento dell’Amministrazione.

La Corte ha ribadito che il ricorrente non può rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto dei giudici del merito, contrapponendone uno difforme, perché al giudice di legittimità è riservato il solo controllo logico-formale e della correttezza giuridica. È pertanto inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, miri a una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.

Il quarto motivo denunciava infine l’abuso del diritto dell’Amministrazione, che avrebbe omesso lo scomputo pur in presenza di un credito documentato e non contestato. Il motivo è stato dichiarato infondato: la Commissione regionale ha motivatamente escluso la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ritenendo la documentazione parziale e non idonea. La categoria dell’abuso presuppone un esercizio del potere formalmente conforme alla norma ma sostanzialmente deviato rispetto alla sua finalità; nella specie l’Agenzia ha esercitato il potere di accertamento in modo conforme alla normativa, valorizzando anche l’assenza della dichiarazione IVA. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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