Tarsu, esenzione locali di culto e affidamento a terzi dei servizi (Cass. civ. Sez. V n. 22011 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Tarsu, l’esenzione dei locali destinati al culto può essere prevista dal regolamento comunale sulla base del combinato disposto degli artt. 62, comma 2, e 70 del d.lgs. n. 507/1993, ma presuppone che la destinazione funzionale del bene risulti dalla denuncia originaria o di variazione; non è sufficiente la mera classificazione catastale né la destinazione a culto può essere fatta valere per la prima volta nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo, gravando sul contribuente il relativo onere di preventiva informazione. Nei raggruppamenti temporanei di imprese costituiti per l’affidamento dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali, il requisito soggettivo dell’iscrizione all’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997 deve essere posseduto dalle imprese che svolgono le attività principali, mentre le imprese associate che eseguono prestazioni secondarie o di supporto possono esserne sprovviste, salvo che la legge di gara non distingua tra prestazioni principali e secondarie.
Il Fatto
Una comunità religiosa impugnava un avviso di accertamento emesso per la Tarsu dovuta per l’anno 2012 in relazione a un immobile sito in Napoli, sede del monastero. Il primo giudice accoglieva l’impugnazione applicando una disposizione regolamentare comunale sopravvenuta, che aveva esteso l’esenzione ai locali strettamente connessi alle attività di culto, comprese le aree di clausura.
La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello del raggruppamento temporaneo di imprese affidatario della riscossione, riformando integralmente la decisione di primo grado. Rilevava che la disposizione regolamentare era inapplicabile ratione temporis e priva di portata retroattiva o interpretativa, che l’esenzione riguardava solo i locali destinati al culto e che le superfici tassate non erano state provate come tali. La comunità ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto, in via preliminare, la questione della rappresentanza processuale nel raggruppamento temporaneo di tipo misto. Ribadisce che l’art. 1, comma 8, del d.l. n. 193/2016 e il Protocollo del 22 giugno 2017 tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Avvocatura generale dello Stato non si applicano quando la procura è rilasciata, previa autorizzazione della mandataria, dal legale rappresentante di un’impresa mandante: il potere di rappresentanza spetta alla mandataria solo nei confronti della stazione appaltante, non verso i terzi estranei al rapporto, quale il contribuente.
Nel merito del primo motivo, la Corte sottolinea che la deduzione della ricorrente intercetta un accertamento in fatto del giudice del gravame: non risulta che le superfici tassate siano quelle destinate al culto, poiché il contribuente, pur gravato dall’onere, nulla ha provato. Sotto il velo della violazione di legge si sollecita in realtà un riesame delle conclusioni di merito. Richiama quindi la giurisprudenza in tema di Tarsu: i Comuni possono esentare gli edifici di culto, ma non è sufficiente la classificazione catastale, né la destinazione a culto può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione se il contribuente non ha assolto all’onere di preventiva informazione tramite denuncia.
La Corte ricorda inoltre che la l. n. 222/1985, art. 16, ha natura programmatica e non ha trovato applicazione in materia di Tarsu, diversamente da quanto avvenuto per l’ICI. Il regolamento sopravvenuto, per di più, viene riprodotto dalla ricorrente solo parzialmente, così che la Corte non è posta nella condizione di verificarne la legittimità in relazione al presupposto normativo dell’esenzione, da interpretare in conformità al principio comunitario “chi inquina paga”.
Quanto al secondo motivo, la Corte distingue due profili del potere impositivo. Sotto il profilo dell’illegittimità della concessione, il giudice tributario ha il potere-dovere di disapplicare gli atti amministrativi presupposto, anche d’ufficio e indipendentemente dall’impugnazione avanti al giudice amministrativo. Sotto il profilo del concreto esercizio del potere, il difetto può correlarsi a un soggetto che ne sia sprovvisto per violazione dei limiti dell’attività assentita.
La Corte osserva che il raggruppamento temporaneo può essere di tipo orizzontale, verticale o misto. Nei raggruppamenti il requisito tecnico di carattere soggettivo deve essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni fungibili. Tuttavia, nulla escludeva che l’affidamento distinguesse tra attività principali e attività secondarie di supporto, per le quali non era necessaria l’iscrizione all’albo. La distinzione è venuta meno solo con l’attuazione della l. n. 160/2019, art. 1, comma 805, ad opera del d.m. n. 101/2022. La disciplina unionale, del resto, consente all’operatore economico di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, secondo il principio di proporzionalità.
Infine, sul terzo motivo, la Corte ribadisce che la motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato sia già integralmente e legalmente conosciuto dal contribuente per avvenuta notificazione: l’art. 7, comma 1, della l. n. 212/2000 impone l’allegazione solo dei documenti di cui il contribuente non abbia già piena conoscenza. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese e obbligo di ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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