Indagini bancarie e preclusione probatoria ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 (Cass. civ. Sez. 5 n. 16145 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la preclusione probatoria di cui all’art. 32, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973 opera solo per gli elementi informativi dal contenuto univocamente favorevole al contribuente, ossia quelli che, ove immediatamente consegnati, avrebbero potuto impedire l’accertamento o ridurne la portata. La sanzione dell’inutilizzabilità non riguarda gli elementi dal contenuto misto o parzialmente sfavorevole, né i documenti già in possesso dell’amministrazione finanziaria. Il contribuente che intenda avvalersi della deroga deve dichiarare nel ricorso introduttivo, in modo chiaro ed esplicito, di non aver potuto adempiere alle richieste per causa a lui non imputabile, fermo il controllo officioso del giudice sulla sussistenza e congruità di tale dichiarazione. I dati acquisiti presso le aziende di credito sono utilizzabili quali prove presuntive di maggiori ricavi anche in assenza della prova che il contribuente eserciti attività d’impresa, potendo dimostrare l’esistenza di un’attività occulta, con inversione dell’onere probatorio a suo carico.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate accertava un maggior reddito per l’anno d’imposta 2006 sulla base del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza e delle indagini svolte sui conti correnti bancari intestati al contribuente. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo inapplicabile ai soggetti privati la presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e non provato lo svolgimento di attività imprenditoriale.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia confermava la decisione, giudicando ammissibile la produzione in giudizio dei contratti di associazione in partecipazione, non risultando che i verificatori avessero invitato il contribuente alla loro esibizione in sede procedimentale. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione con due motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i motivi e li ritiene fondati. Ricostruisce la funzione dell’invito dell’amministrazione a fornire dati e notizie, quale strumento di dialogo preventivo volto a evitare il contenzioso: la mancata risposta è sanzionata con la preclusione dell’allegazione in sede amministrativa e processuale, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
Richiamata la recente sentenza n. 137/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell’art. 32, commi quarto e quinto, d.P.R. n. 600/1973, la Corte ne valorizza la portata restrittiva. La preclusione deve essere circoscritta agli elementi dal contenuto univocamente favorevole al contribuente, escludendo quelli a contenuto misto e ampliando il principio per cui non possono essere richiesti documenti già in possesso dell’amministrazione.
Quanto alle indagini bancarie, la Corte afferma che l’utilizzazione dei dati acquisiti presso le banche non è subordinata alla prova dell’esercizio di attività d’impresa: essi possono essere usati sia per dimostrare l’attività occulta, sia per quantificarne il reddito, gravando sul contribuente l’onere di una prova analitica della riferibilità dei movimenti a operazioni non imponibili.
La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi: la CTR ha omesso di considerare che la richiesta di esibizione dei contratti di associazione era implicita nell’oggetto della verifica, rendendo necessaria la dichiarazione di causa non imputabile nel ricorso introduttivo; ha inoltre errato nell’escludere la qualifica imprenditoriale senza valutare le plurime movimentazioni bancarie non giustificate.
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Nota della Redazione
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