Definizione agevolata ex art. 36 d.l. 124/2019 ed estinzione del giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 30950 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il perfezionamento della definizione agevolata prevista dall’art. 36 d.l. n. 124 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157 del 2019, determina l’estinzione del giudizio tributario pendente, anche in sede di legittimità. Le condizioni dell’estinzione sono la presentazione della comunicazione di cui al comma 3 e il pagamento degli importi dovuti nel termine stabilito. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato quando difettano i presupposti sanzionatori del rigetto, dell’inammissibilità o dell’improcedibilità.

Il Fatto

La società contribuente aveva acquisito nel 2011 un impianto fotovoltaico, chiedendo l’accesso alla tariffa incentivante del IV conto energia e invocando al contempo la detassazione ambientale di cui all’art. 6 legge n. 388 del 2000. Dopo l’incertezza normativa seguita al divieto di cumulo, nel dicembre 2016 aveva ripresentato le dichiarazioni integrative per recuperare il beneficio fiscale.

Per l’anno d’imposta 2015 l’Ufficio aveva recuperato il credito d’imposta esposto nella dichiarazione 2016, notificando una cartella di pagamento. La CTR della Lombardia, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato il ricorso della società, escludendo l’estinzione del giudizio e confermando la legittimità della liquidazione automatizzata. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 36 d.l. n. 124 del 2019 ha posto fine all’incertezza disponendo il divieto di cumulo tra gli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici e la detassazione per investimenti ambientali, riconoscendo ai produttori la facoltà di conservare le più vantaggiose tariffe incentivanti.

Il comma 2 della disposizione subordina il mantenimento del diritto alle tariffe al pagamento di una somma, determinata applicando alla variazione in diminuzione l’aliquota d’imposta vigente. Il comma 3 impone al contribuente di presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, indicando l’eventuale pendenza di giudizi e assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi.

La Corte individua le condizioni dell’estinzione nella presentazione della comunicazione e nel pagamento degli importi dovuti nel termine di legge. Non occorre procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso, perché dalla comunicazione della difesa erariale risulta confermato che la procedura di definizione agevolata si è regolarmente conclusa e che l’Agenzia ha annullato in autotutela l’atto impugnato, con sgravio della partita di ruolo.

Quanto alle spese, la Corte applica l’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, che nei casi di definizione delle pendenze tributarie le lascia a carico della parte che le ha anticipate. Rileva inoltre che la parte resistente ha tenuto un comportamento conforme al principio di lealtà di cui all’art. 88 c.p.c.

Infine, la Corte esclude il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di misura di natura eccezionale e sanzionatoria, non estensibile oltre i casi tipici del rigetto, dell’inammissibilità o dell’improcedibilità dell’impugnazione. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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