Torre eolica esclusa dalla rendita catastale come macchinario funzionale (Cass. civ. Sez. V n. 31326 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ai sensi dell’art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015, la torre che sostiene navicella e rotore non concorre alla stima diretta, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo. L’esclusione opera indipendentemente dall’ancoraggio stabile al suolo, perché la torre svolge anche una funzione attiva di contrasto della forza del vento sulle pale, integrando una componente essenziale della macchina. La disposizione non configura un’esenzione eccezionale, ma il regime ordinario dei macchinari e degli impianti destinati alla produzione. Il giudice di merito che distingua tra funzione passiva di sostegno, imponibile, e funzione produttiva, esente, viola la norma, poiché la seconda non può prescindere dalla prima.
Il Fatto
Una società titolare di un parco eolico ha proposto dichiarazioni DOCFA escludendo dal calcolo della rendita l’intero aerogeneratore e i macchinari, limitando la stima a suolo, fondazioni ed eventuali cabine. L’Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento, ha rettificato quei valori attribuendo autonoma rilevanza catastale alla sola torre, considerata elemento distinto da navicella e rotore.
La CTP ha accolto il ricorso del contribuente. La CTR del Molise ha riformato la decisione, ritenendo le torri non macchinari esclusi ma strutture rilevanti per stabilità, solidità e fissità al suolo. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la difesa erariale, con memoria, ha aderito alla tesi del ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 1, comma 21, ultimo periodo, legge n. 208 del 2015. La questione è se l’ancoraggio al suolo basti a sottrarre la torre all’esclusione dalla stima diretta riservata a macchinari e impianti produttivi.
Il Collegio richiama il proprio orientamento consolidato. Secondo Cass. n. 6685 del 2023, la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, è esente dal carico impositivo, poiché sostiene rotore e navicella e svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, integrando una componente essenziale e attiva della macchina. Nello stesso senso Cass. n. 34230 del 2024, che ricostruisce il quadro normativo: la scelta legislativa sottrae al carico impositivo le componenti impiantistiche privilegiando la destinazione produttiva, a prescindere dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto.
La Corte ribadisce che la vocazione strutturale e la strumentalità sostenitiva della torre non sono indici costruttivistici, non essendo incompatibili con il parametro legale della funzionalità impiantistica. La norma, inoltre, non ha natura impositiva ma catastale e non delinea un’esenzione eccezionale: individua il regime ordinario dei beni riconducibili alla tipologia dei macchinari e impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
La CTR, distinguendo tra funzione di sostegno imponibile e funzione di produzione energetica esente, ha operato un distinguo non consentito: la seconda non può prescindere dalla prima. Poiché le conclusioni dei giudici di appello derivano da un’erronea interpretazione della normativa, e non da un difforme accertamento dei fatti, non sussistono i presupposti per il rinvio sul punto dell’unitarietà funzionale.
Sussiste dunque la violazione di legge eccepita. La Corte esclude la cessazione della materia del contendere, non avendo l’Agenzia annullato in autotutela il provvedimento. Il ricorso è accolto quanto al primo motivo, assorbiti i restanti, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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