PEC non presente nei registri questione proponibile in appello (Cass. civ. Sez. V n. 27349 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio tributario, il rilievo sulla validità della notificazione dell’atto impositivo o della cartella di pagamento, quand’anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare la regolarità dell’intero procedimento notificatorio; l’introduzione per la prima volta in appello della denunzia di invalidità di uno specifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova. La notifica a mezzo p.e.c. effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale del mittente non risultante nei pubblici elenchi non è nulla, ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza incertezza sulla provenienza e sull’oggetto. La regola più stringente, di cui all’art. 3-bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, è principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati; la maggiore rigidità formale è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, non anche del mittente.

Il Fatto

L’Agente della riscossione notificava a una società contribuente una cartella di pagamento, recante iscrizione a ruolo per il recupero di ritenute alla fonte IRPEF per l’anno 2015. La società proponeva ricorso deducendo la mancata notificazione dell’atto. La Commissione Tributaria Provinciale lo dichiarava inammissibile, con condanna alle spese.

La società interponeva appello e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado accoglieva il gravame, annullando la cartella, sul presupposto che la notifica fosse stata eseguita tramite un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri. L’Agente della riscossione ricorreva per cassazione con due motivi; la società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sostenendo che la questione della PEC non presente nei registri era stata sollevata dal contribuente solo con l’atto di appello, integrando così una domanda nuova, inammissibile in secondo grado.

La Corte rigetta il motivo. Il rilievo sulla validità della notificazione, quand’anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare comunque la regolarità dell’intero procedimento notificatorio. L’introduzione per la prima volta in appello della denunzia di invalidità di uno specifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova. La questione rientra nella causa petendi attinente alla dedotta invalidità della notificazione e poteva essere legittimamente sollevata per la prima volta in grado di appello. Sul punto la Corte richiama Cass. n. 11427 del 2024, Cass. n. 36305 del 2023 e Cass. n. 14285 del 2021.

È invece fondato il secondo motivo, con cui si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 156 c.p.c.. Il ricorrente sosteneva che la circostanza della notifica eseguita da un indirizzo PEC dell’ente di riscossione non presente nei pubblici elenchi non era idonea a determinare l’invalidità della notificazione, poiché la necessaria inclusione nell’indice INI-PEC riguarda solo l’indirizzo del destinatario, non quello del mittente.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 15979 del 2022: la notifica a mezzo p.e.c. eseguita con indirizzo istituzionale non risultante nei pubblici elenchi non è nulla, ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza incertezza sulla provenienza e sull’oggetto. La regola dell’art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994 è principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati; la maggiore rigidità formale riguarda l’indirizzo del destinatario, non del mittente. Nella specie il raggiungimento dello scopo è pacifico: l’indirizzo di provenienza conteneva il dominio pec.agenziariscossione.gov.it e la casella di destinazione era attiva e risultante dall’indice INI-PEC. La notifica è dunque validamente perfezionata, senza lesione del diritto di difesa.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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