Rinnovo consolidato fiscale solo con comunicazione telematica all’Agenzia (Cass. civ. Sez. V n. 28245 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema antecedente alle modifiche introdotte con il d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, il rinnovo dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale soggiace alle medesime regole dettate per l’avvio del regime e non può essere desunto da comportamenti concludenti. La comunicazione all’Agenzia delle entrate, da effettuarsi in via esclusivamente telematica mediante l’apposito modello, costituisce condizione di efficacia, e non un elemento formale superabile, dell’opzione per la tassazione di gruppo. Al di fuori delle fattispecie espressamente previste e dei tributi armonizzati, difetta in capo all’amministrazione finanziaria un obbligo generale di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, non ricavabile dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, che opera solo per gli accertamenti conseguenziali ad accessi, ispezioni e verifiche.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nella costruzione di edifici, aveva aderito dal 2009 al consolidato fiscale di gruppo. A seguito di interrogazione all’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle entrate riscontrava l’invalidità del rinnovo dell’opzione per il triennio 2012-2014, avvenuto per fatti concludenti in luogo della comunicazione prevista dalla normativa.

L’Ufficio notificava quindi un avviso di accertamento ai fini IRES per il 2012 e un successivo atto di contestazione delle sanzioni. La contribuente impugnava gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, che accoglieva i ricorsi riuniti per la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello dell’Ufficio, affermando la non necessità del contraddittorio, l’invalidità dell’opzione e la validità della sottoscrizione degli atti. Contro tale decisione la società propone ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta tutti i motivi. Sul primo, relativo all’asserita violazione degli artt. 10 e 12 della legge n. 212/2000 e dell’art. 97 Cost., i giudici di legittimità ribadiscono che, almeno sino al d.lgs. n. 219/2023, che ha introdotto l’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, mancava un obbligo generale di contraddittorio preventivo, fuori dalle ipotesi espressamente previste.

La Corte esclude che tale obbligo potesse ricavarsi dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, il cui ambito è limitato ai soli accertamenti conseguenziali ad accessi, ispezioni e verifiche, con esclusione delle verifiche “a tavolino”. Richiama poi le disposizioni specifiche che prescrivono l’interlocuzione preventiva, come l’art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973 e l’art. 10, comma 3-bis, legge n. 146/1998.

Nell’ambito eurounionale l’obbligo generale è invece pienamente riconosciuto, ma opera solo nei tributi armonizzati, ove trova diretta applicazione il diritto dell’Unione. La sua inosservanza può comportare l’invalidità dell’atto impositivo soltanto se questo non supera la prova di resistenza, i cui confini sono stati tracciati dalle Sezioni Unite n. 21271 del 2025, in continuità con Sezioni Unite n. 24823 del 2015. Poiché l’accertamento riguarda l’IRES, tributo non armonizzato, la CTR ha correttamente escluso l’obbligo di contraddittorio.

Sul secondo motivo, concernente gli artt. 117-122 TUIR e l’art. 40-bis d.P.R. n. 600/1973, la Corte conferma che anche il rinnovo dell’opzione segue le regole dell’avvio, data l’irrilevanza dei fatti concludenti. Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’esercizio congiunto dell’opzione deve essere comunicato in via esclusivamente telematica, essendo l’invio del modello condizione essenziale per l’ammissione ai benefici. La comunicazione non è un elemento formale superabile dal comportamento concludente, ma un elemento sostanziale che si pone come condizione di efficacia dell’opzione.

Sul terzo motivo, relativo all’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, la doglianza è respinta perché aspecifica: la ricorrente non indica il vizio concreto della delega, limitandosi a contestare la decisione della CTR. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese di lite e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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