Difesa dell’Agenzia-Riscossione con avvocato del libero foro davanti alle Commissioni tributarie (Cass. civ. Sez. V n. 6017 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi davanti alle Commissioni tributarie, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi del patrocinio di un avvocato del libero foro senza necessità di alcuna formalità e, in particolare, senza la delibera motivata prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933. La base convenzionale richiamata dall’art. 4-novies d.l. n. 34 del 2019, conv. in legge n. 58 del 2019, esclude espressamente, in tali giudizi, il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Ne consegue che la costituzione dell’ente a mezzo del difensore del libero foro postula implicitamente la sussistenza del presupposto di legge, senza bisogno di allegazione né di prova, nemmeno nel giudizio di legittimità. È pertanto inammissibile per difetto di mandato l’appello dichiarato tale sul presupposto dell’invalidità della procura conferita a un avvocato del libero foro.
Il Fatto
Una contribuente aveva impugnato un preavviso di iscrizione ipotecaria. Il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione propose appello con atto sottoscritto da un difensore del libero foro.
La Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 187/19, dichiarò inammissibile il gravame. Il giudice dell’appello ritenne che la procura fosse stata conferita a un avvocato esterno in difetto dei requisiti di validità, poiché il regolamento di amministrazione dell’ente consentirebbe il ricorso a professionisti esterni solo nei casi residuali di impossibilità di assunzione del patrocinio da parte dell’Avvocatura dello Stato. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Le parti intimate non hanno svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 11, comma 2, e 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992, all’art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016, conv. in legge n. 225 del 2016, e all’art. 4-novies d.l. n. 34 del 2019. L’ente sostiene che l’obbligo di motivata delibera fosse inapplicabile nei casi di indisponibilità dell’Avvocatura dello Stato e in quelli esclusi su base convenzionale, come nella specie, per la difesa svolta davanti a una Commissione tributaria regionale.
La Corte muove dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 30008 del 2019. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio, l’Agenzia si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi dalla stessa riservati dalla Convenzione, salve le ipotesi di conflitto e di apposita delibera motivata ex art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, oppure quando vengano in rilievo questioni di massima o di notevole rilievo economico. Si avvale invece di avvocati del libero foro, senza formalità né delibera, in tutti gli altri casi e in quelli in cui l’Avvocatura erariale, pur riservatari convenzionalmente, non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Il passaggio decisivo riguarda il profilo probatorio. Quando la scelta tra patrocinio erariale e libero foro dipende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi convenzionali o di indisponibilità, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’uno o dell’altro difensore postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova, nemmeno nel giudizio di legittimità.
La Corte richiama poi la giurisprudenza specifica sui giudizi tributari (Cass. n. 21370 del 2023; Cass. n. 6058 del 2023). La base convenzionale cui allude la stessa disposizione di interpretazione autentica esclude espressamente, in tali giudizi, il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Il ricorso alla difesa di un avvocato del libero foro non necessita quindi di apposita delibera dell’ente.
Il primo motivo è fondato e viene accolto, con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio, anche per la disciplina delle spese di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per il riesame delle questioni rimaste assorbite.
Nota della Redazione
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